Cassazione Civile, Ordinanza n. 01919/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un verbale della Guardia di finanza che contestava a una persona fisica, quale socio unico di una società immobiliare, e a un altro soggetto, quale amministratore unico della medesima società, la violazione dell'art. 8 della l. n. 39/1989 per esercizio dell'attività di mediatore senza iscrizione al ruolo. L'accertamento si fondava sul fatto che quattro proposte di acquisto, nell'arco di sei mesi, erano state seguite e sottoscritte da uno dei due soggetti, che aveva anche confermato i fatti nel verbale. La Camera di commercio adottava ordinanza-ingiunzione con sanzione di euro 15.000. I destinatari proponevano opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981; il giudice di pace annullava l'ordinanza, ma in appello il Tribunale la riteneva legittima. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 1754 c.c., sostenendo che la mediazione fosse stata svolta dalla società, a nome della quale era stata sempre condotta l'attività, sicché il diritto alla provvigione spettava alla società e, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione n. 452/1990, i requisiti per l'iscrizione dovevano essere posseduti dal legale rappresentante; 2) nullità del procedimento sanzionatorio e della sentenza, lamentando che la Camera di commercio avesse riformulato l'illecito applicando una sanzione diversa da quella originaria e che non fosse stato consentito il pagamento in misura ridotta con indicazione dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito; ha rilevato che il Tribunale aveva motivatamente valorizzato le dichiarazioni rese come confessione e le altre risultanze probatorie. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: non vi era stato mutamento del fatto contestato, ma applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 sul cumulo giuridico delle violazioni della stessa disposizione; inoltre, non sussisteva alcun obbligo dell'accertatore di indicare l'importo esatto per il pagamento in misura ridotta. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. 3 febbraio 1989, n. 39
La violazione dell'obbligo di iscrizione per l'esercizio dell'attività di mediatore è il fatto contestato a base della sanzione amministrativa.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che l'attività svolta integrasse mediazione in capo alla società; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché il motivo è inammissibile come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 11 d.P.R. n. 452/1990
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che, quando l'attività è esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti dal legale rappresentante.
È il rimedio processuale utilizzato per opporsi all'ordinanza-ingiunzione amministrativa.
art. 8, comma 1, l. n. 689/1981
"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione […] commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"
La Camera di commercio ha correttamente applicato il cumulo giuridico senza mutare il fatto contestato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la censura di violazione di legge sul primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per la censura di nullità del procedimento sanzionatorio e della sentenza.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'amministrazione avrebbe riformulato l'illecito e applicato una sanzione diversa da quella originariamente indicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
- L'accertamento della qualità di mediatore e della sussistenza dell'attività di mediazione va compiuto sulla base delle prove acquisite; se il giudice di merito valorizza dichiarazioni confessoriamente rese e altri elementi istruttori, tale apprezzamento non è normalmente sindacabile in cassazione.
- In materia di sanzioni amministrative, l'applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 non integra mutamento del fatto contestato quando l'autorità si limita a sanzionare più violazioni della medesima disposizione secondo il criterio del cumulo giuridico.
- Nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, non grava sull'accertatore l'obbligo di indicare all'interessato l'importo esatto necessario per il pagamento in misura ridotta; la facoltà e l'onere di avvalersene permangono anche in mancanza di tale avviso.
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