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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31012/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo proposto contro la decisione di primo grado che aveva ritenuto maturata la decadenza dall'impugnativa del licenziamento. Nel ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: sosteneva che il rito speciale della legge Fornero sarebbe applicabile solo ad alcune controversie in materia di licenziamento (in particolare quelle ricadenti nell'art. 18 Statuto dei lavoratori o relative a licenziamenti discriminatori/orali), mentre nel caso concreto il recesso era stato intimato per assenza ingiustificata e quindi la controversia avrebbe dovuto seguire il rito ordinario; da ciò inferiva che il reclamo avrebbe dovuto ritenersi tempestivo secondo le regole del rito ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, a prescindere dall'esatta riconducibilità della controversia al novero dei licenziamenti soggetti al rito Fornero, nel giudizio di primo grado era stato comunque effettivamente seguito il rito speciale; pertanto, in applicazione del principio di ultrattività del rito, il giudizio doveva proseguire nelle stesse forme anche in appello e la tempestività dell'impugnazione andava valutata secondo quel rito. Di conseguenza, essendo la sentenza di primo grado comunicata telematicamente con allegazione integrale e dovendosi applicare il termine breve previsto per il reclamo, la declaratoria di tardività del reclamo è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese per mancata difesa della parte intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore

    nel rito speciale il reclamo deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ove non preceduta da notificazione.

  • art. 1, comma 47, L. n. 92/2012

    il rito speciale in materia di licenziamenti è connotato da propri termini di impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 439 c.p.c.

    il mutamento del rito in appello compete al giudice dell'impugnazione, non alla parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un giudizio di primo grado è stato introdotto e trattato con un determinato rito, in mancanza di una sua correzione da parte del giudice, quel rito prosegue anche nella fase di impugnazione: la parte soccombente non può scegliere un diverso mezzo o una diversa scansione processuale.
  • Il principio di ultrattività del rito incide anche sulla tempestività dell'impugnazione, che va verificata secondo le regole del rito effettivamente seguito nel grado precedente, anche se quel rito fosse stato erroneamente utilizzato.
  • L'individuazione del mezzo di impugnazione e delle relative forme deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè considerando la qualificazione dell'azione e del provvedimento operata dal giudice nel processo.
  • Nel rito speciale in materia di licenziamento disciplinato dalla legge Fornero, il reclamo in appello è soggetto al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, salvo notificazione anteriore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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