Cassazione Civile, Sentenza n. 29863/2020 del 30/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza che aveva accolto il ricorso della contribuente contro avvisi di accertamento ICI sugli immobili (anni 2005-2009) ritenendoli rurali. In cassazione il Comune deduceva prioritariamente che la CTR non aveva esaminato un documento decisivo: il provvedimento di diniego del riconoscimento della ruralità emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 1.8.2014 e depositato nel giudizio di appello il 26.11.2016. In via subordinata contestava l'interpretazione della norma (art.2 comma 5-ter d.l.102/2013) sull'effetto retroattivo dell'annotazione catastale per il riconoscimento della ruralità, sostenendo che gli effetti non potevano estendersi alle annualità 2005-2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR non ha esaminato né menzionato il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate, documento decisivo poiché la ruralità fiscale dipende dal classamento catastale (categoria A/6 o D/10). Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rilevanza dell'uso concreto dell'immobile; conseguentemente ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente, affermando la mancanza dei requisiti per l'esenzione ICI per le annualità contestate. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha posto a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 n.5
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto o documento decisivo; la Corte ha ritenuto applicabile la norma per il mancato esame del diniego dell'Agenzia delle Entrate
art. 360 c.p.c. comma 1 n.3
art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato in via subordinata per presunta violazione normativa sulla decorrenza degli effetti dell'annotazione catastale (poi assorbito)
art. 2 comma 5-ter d.l. n. 102 del 2013
art. 2 comma 5 ter del d.l. n. 102 del 2013
Discute l'effetto temporale dell'annotazione catastale sul riconoscimento della ruralità (effetti a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda); la Corte ha comunque ritenuto assorbita la questione in ragione del provvedimento di diniego
art. 7 comma 2-bis d.l. n. 70 del 2011 (conv. L. n. 106/2011)
art. 7 comma 2 bis del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011
Norma richiamata in relazione alla domanda di variazione catastale del 17.2.2012; la Corte ha però ritenuto decisivo il diniego amministrativo successivo
D.L. n. 557/1993 art. 9 conv. L. n. 133/1994
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994
Richiamata dalla giurisprudenza: la ruralità fiscale è collegata al classamento catastale riconosciuto ai sensi di questa disciplina
D.L. n. 207/2008 art. 23 comma 1-bis conv. L. n. 14/2009
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009
Norma richiamata nell'ambito dell'esenzione ICI per fabbricati rurali quando classificati catastalmente come A/6 o D/10
D.Lgs. n. 504/1992 art. 2 comma 1 lett. a
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a
Richiamata come riferimento normativo sull'assoggettamento all'imposta; la Corte ne conferma l'applicazione in combinato disposto con le norme richiamate
art. 384 c.p.c.
La Corte ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi di questa norma, potendo decidere nel merito sulla base del provvedimento amministrativo di diniego
Massime di principio
- In controversie ICI la qualificazione catastale (categoria A/6 o D/10) è decisiva per il riconoscimento della ruralità fiscale: l'uso concreto dell'immobile è irrilevante rispetto al classamento
- Un provvedimento amministrativo di diniego del riconoscimento della ruralità, se depositato in giudizio, è documento decisivo che il giudice di merito deve esaminare; il suo omesso esame può giustificare la cassazione per omessa motivazione
- Se l'Agenzia delle Entrate nega la ruralità degli immobili, ciò può escludere l'esenzione ICI per tutte le annualità contestate indipendentemente dalle domande di variazione catastale presentate successivamente
- In cassazione la denuncia di omissione di esame di documenti deve indicare specificamente perché il documento avrebbe determinato una decisione diversa; se ciò è provato la Corte può cassare e decidere il merito senza rinvio
- Sulle spese: in presenza di modifiche normative intervenute nel corso del giudizio i giudici possono compensare le spese dei gradi di merito, ma le spese di cassazione seguono il principio di soccombenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29961/2020 del 30/12/2020
- Sentenza civile · 30 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29823/2020 del 30/12/2020
- Sentenza civile · 30 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29822/2020 del 30/12/2020
- Sentenza civile · 30 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29860/2020 del 30/12/2020
- Sentenza civile · 30 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29861/2020 del 30/12/2020
- Sentenza civile · 30 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29862/2020 del 30/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →