Cassazione Penale, Ordinanza n. 22188/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imprenditore individuale per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle annualità 2015 e 2017, con evasione di IRPEF, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che non potesse essergli richiesto di allegare elementi analitici, documentali o comunque non meramente presuntivi per dimostrare l'esistenza e l'ammontare dei costi dell'attività, richiamando anche norme costituzionali e tributarie; 2) violazione di legge per non avere la pubblica amministrazione ricostruito d'ufficio i costi dell'attività in presenza di accertamento induttivo puro; 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento del criterio induttivo di determinazione dei costi e per omessa valutazione di prove difensive, in particolare di un caso ritenuto sovrapponibile in cui l'Agenzia delle Entrate aveva applicato una percentuale media di incidenza dei costi sui ricavi, idonea, se applicata anche qui, a ridurre l'imposta evasa sotto la soglia di punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, già esaminato in modo corretto e logico dalla Corte d'appello. Quest'ultima aveva valorizzato la deposizione della teste indicata nei motivi di ricorso, l'assenza di prova da parte dell'imputato sui costi asseritamente sostenuti e la circostanza che lo sforamento della soglia di punibilità per il 2015 non consentiva, in difetto di dati fattuali sui costi, di ritenere che l'imposta evasa fosse inferiore a euro 50.000. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del reato di omessa presentazione della dichiarazione finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi; nel caso concreto la soglia di punibilità non è stata ritenuta superabile sulla base delle sole allegazioni difensive.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente nei motivi di diritto tributario, ma non decisivo ai fini della decisione, che si è concentrata sull'inammissibilità per richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600 del 1973
Richiamato a sostegno della censura sulla determinazione induttiva del reddito e dei costi.
Richiamato a sostegno della censura sulla ricostruzione induttiva dei costi da parte dell'amministrazione finanziaria.
artt. 56, 83, 109, comma 4, d.P.R. 917/1986
Norme tributarie invocate per contestare i criteri di determinazione dei costi e del reddito imponibile.
circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E/2006
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione di un criterio induttivo o presuntivo nella ricostruzione dei costi.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla ricostruzione dei costi ai fini della difesa dell'imputato.
Base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria accessoria alla declaratoria di inammissibilità, salvo che questa non sia senza colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando la motivazione di merito sia logica, completa e coerente.
- Ai fini della contestazione di un reato tributario fondato sul superamento di una soglia di punibilità, la difesa che invochi costi deducibili deve allegare elementi fattuali concreti e non mere ipotesi o presunzioni, se tali costi non risultano già documentati.
- Il giudice di appello può escludere la rilevanza di calcoli induttivi alternativi quando l'imputato non offra dati concreti idonei a dimostrare l'incidenza dei costi e a ridurre l'imposta evasa sotto la soglia penale.
- La mancata ricostruzione d'ufficio dei costi da parte dell'amministrazione finanziaria non determina, di per sé, un vizio della decisione penale se il giudice abbia già motivato sulla base delle prove disponibili e dell'assenza di prova difensiva sui costi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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