Cassazione Penale, Ordinanza n. 22127/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso per cassazione era diretto a contestare il giudizio di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo obiettivamente generico e non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
Il reato contestato è l'evasione; la decisione non entra nel merito della sua configurabilità, ma presuppone la condanna già pronunciata nei precedenti gradi.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche sul tema della responsabilità non è sufficiente.
- Un ricorso per cassazione obiettivamente generico è inammissibile quando non evidenzia puntuali errori logico-giuridici della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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