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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22132/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ritiene però le censure inammissibili perché, in parte, meramente riproduttive di doglianze già valutate dai giudici di merito e, in parte, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quanto al diniego della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato di evasione pronunciata nei gradi di merito. La Corte rileva che i motivi non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con il punto relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è richiamata come tema di censura, ma il diniego non è scalfito dal ricorso perché le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza offrire un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando sia formulata in modo generico e non si misuri puntualmente con le ragioni poste a fondamento del diniego.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente reiterare questioni di merito: il ricorso deve indicare specifiche ragioni di illogicità o illegittimità della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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