Cassazione Penale, Ordinanza n. 22125/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per più reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi e porto di oggetti atti ad offendere. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 697 c.p., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove; dall'altro lato erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È richiamato come uno dei reati per cui vi era stata condanna in appello, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità.
È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna impugnata, senza specifiche valutazioni di merito nella decisione di cassazione.
È menzionato tra i reati per i quali era intervenuta condanna in appello, ma non è oggetto di autonoma analisi nella decisione.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere dedotto in cassazione un mero dissenso sulla valutazione delle prove, poiché tale censura mira a ottenere un nuovo giudizio di merito e non denuncia un vizio sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio devono essere formulate in modo specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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