Cassazione Penale, Ordinanza n. 22122/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato presupposto è rimasta ferma, poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo obiettivamente generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi, limitandosi a richiamare il titolo di reato.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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