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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per evasione resa in appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per evasione. Nel ricorso deduceva: contestazione del giudizio di responsabilità; invocazione della scriminante dello stato di necessità; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; censura sull'aumento di pena per la continuazione; censura sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché in parte meramente riproduttive di questioni già valutate dai giudici di merito e dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, e in parte generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Reato di evasione oggetto della sentenza impugnata; la decisione non affronta il merito della fattispecie ma presuppone la condanna già pronunciata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato in relazione al motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza accoglimento perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione all'aumento di pena per la continuazione, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Corte di cassazione non si estende al riesame del merito.
  • Le doglianze formulate in modo generico, prive di un puntuale aggancio alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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