Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per evasione resa in appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per evasione. Nel ricorso deduceva: contestazione del giudizio di responsabilità; invocazione della scriminante dello stato di necessità; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; censura sull'aumento di pena per la continuazione; censura sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché in parte meramente riproduttive di questioni già valutate dai giudici di merito e dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, e in parte generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Reato di evasione oggetto della sentenza impugnata; la decisione non affronta il merito della fattispecie ma presuppone la condanna già pronunciata in appello.
Richiamato in relazione al motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza accoglimento perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione all'aumento di pena per la continuazione, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Corte di cassazione non si estende al riesame del merito.
- Le doglianze formulate in modo generico, prive di un puntuale aggancio alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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