Cassazione Penale, Ordinanza n. 22121/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo riguardava il giudizio di responsabilità, ma il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed è stato ritenuto obiettivamente generico.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È la norma incriminatrice per cui risulta emessa la condanna confermata in appello; la sentenza non affronta il merito della sua applicazione, ma si limita a registrare la condanna per tale reato.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul giudizio di responsabilità deve indicare in modo puntuale gli errori argomentativi o valutativi della decisione di merito; una contestazione meramente assertiva non è idonea.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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