Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07386/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione economica tra due soggetti qualificata dai giudici di merito come associazione in partecipazione. Il ricorrente sosteneva che l'altro soggetto avesse assunto l'impegno di acquistare e intestarsi terreni per realizzarvi villette, per poi venderle a terzi, ripartire gli utili e restituire le somme anticipate con finanziamenti e mutui accesi dall'attore; lamentava inoltre l'inadempimento della controparte per mancato rendiconto, ritardi nell'esecuzione, gestione non corretta del cantiere, tentativo di vendita di unità non completate e sosteneva che, in forza di un pactum fiduciae, dovesse disporsi il trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva tuttavia confermato il rigetto delle domande, ritenendo non provato l'esatto apporto finanziario del ricorrente, non dimostrata la gravità dell'inadempimento della controparte e insussistente un obbligo di ritrasferimento dei terreni e delle costruzioni. In Cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: (1) tardività della produzione documentale della controparte; (2) mancato richiamo e rinnovo della c.t.u.; (3) omessa valutazione dell'inadempimento per mancato rendiconto; (4) omesso esame della documentazione e erroneità della c.t.u. sulla prova dei versamenti; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione di documenti non adeguatamente indicizzati; (6) erronea valutazione del mancato completamento delle villette in tempo congruo; (7) contestazione della presunta risoluzione unilaterale del contratto da parte della controparte; (8) mancata pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per trasferire immobili in base a un dedotto pactum fiduciae. La controparte ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, lamentando la liquidazione applicata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità; ha reputato infondato il terzo motivo, correggendo però con rilievo incidentale l'affermazione della sentenza di merito secondo cui il rendiconto non era stato richiesto, ma rilevando che ciò non incideva sulla decisione perché mancava comunque la prova degli apporti economici del ricorrente e perché il mancato rendiconto non comporta automaticamente la risoluzione, dovendosi valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, oppure perché basati su una qualificazione dell'operazione come pactum fiduciae esclusa dai giudici di merito. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, lo ha rigettato ritenendo corretta la valutazione del valore indeterminabile della causa e non sufficientemente specificate le censure sullo scaglione tariffario. Le spese sono state poste prevalentemente a carico del ricorrente principale, con compensazione parziale.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come rimedio costitutivo per ottenere il trasferimento del bene, ma escluso perché il presunto pactum fiduciae non risultava configurabile sulla base dell'assetto contrattuale accertato

  • art. 2552, comma 3, c.c.

    riconosce all'associato il diritto al rendiconto dell'affare o annuale della gestione anche senza richiesta formale

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata giudicata inammissibile o infondata perché non colpiva la ratio decidendi di merito

  • art. 1455 c.c.

    la risoluzione richiede che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, valutazione che va compiuta considerando il complessivo comportamento delle parti e l'economia del rapporto

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando l'errore è innocuo ai fini della decisione

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    la mancanza di specificità del ricorso, specie in ordine a documenti e contenuto delle censure, comporta inammissibilità

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è esclusa quando il motivo in realtà mira a contestare il giudizio di fatto o il rigetto implicito della domanda

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito o della prova

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    citato in relazione alla tardività della produzione documentale contestata dal ricorrente principale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti prodotti, ma non utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità

  • art. 1458 c.c.

    richiamato nel motivo sull'efficacia della risoluzione e sulla domanda di trasferimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1495 c.c.

    menzionato dal ricorrente senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva nel caso concreto

  • art. 2549 c.c.

    richiamato in relazione al contratto di associazione in partecipazione, quale base della qualificazione dell'operazione economica

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese secondo la particolare importanza della causa, ma la censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata

  • art. 21 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato dal ricorrente incidentale in tema di parametri di liquidazione delle spese

  • art. 22 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato in tema di aumento del compenso per complessità della causa e scaglioni tariffari

  • art. 10 c.p.c.

    citato dal ricorrente incidentale nel motivo sulle spese

  • art. 96 c.p.c.

    citato dal ricorrente incidentale nel motivo sulle spese

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non indica con precisione quali documenti o quali passaggi della decisione siano censurati e in che modo la loro considerazione avrebbe potuto incidere sull'esito della causa.
  • L'omessa espressa pronuncia su un'istanza istruttoria non integra necessariamente omessa pronuncia in senso tecnico, potendo risolversi in un vizio della motivazione implicita; in ogni caso il ricorso deve colpire la reale ratio decidendi e non proporre una rivalutazione del fatto.
  • Nel contratto di associazione in partecipazione, il diritto al rendiconto spetta all'associato anche senza previa richiesta formale; tuttavia il mancato rendiconto non determina automaticamente la risoluzione, dovendosi verificare se l'inadempimento sia di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, il giudice deve valutare la gravità della violazione alla luce del comportamento complessivo delle parti, dell'economia del rapporto e dell'eventuale durata dell'inadempimento, specie quando non sia stato fissato un termine essenziale per l'adempimento.
  • La produzione documentale in appello non impone al giudice un esame officioso dei documenti se la parte non ne illustra specificamente il contenuto, la collocazione e la rilevanza; il ricorso che si limiti a riproporre in modo confuso le difese di merito è inammissibile.
  • La domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. presuppone l'esistenza di un obbligo specifico di ritrasferimento o di una diversa pattuizione idonea a fondarla; in mancanza, e in presenza di una diversa qualificazione del rapporto, la domanda non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.