Cassazione Civile, Ordinanza n. 07386/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione economica tra due soggetti qualificata dai giudici di merito come associazione in partecipazione. Il ricorrente sosteneva che l'altro soggetto avesse assunto l'impegno di acquistare e intestarsi terreni per realizzarvi villette, per poi venderle a terzi, ripartire gli utili e restituire le somme anticipate con finanziamenti e mutui accesi dall'attore; lamentava inoltre l'inadempimento della controparte per mancato rendiconto, ritardi nell'esecuzione, gestione non corretta del cantiere, tentativo di vendita di unità non completate e sosteneva che, in forza di un pactum fiduciae, dovesse disporsi il trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva tuttavia confermato il rigetto delle domande, ritenendo non provato l'esatto apporto finanziario del ricorrente, non dimostrata la gravità dell'inadempimento della controparte e insussistente un obbligo di ritrasferimento dei terreni e delle costruzioni. In Cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: (1) tardività della produzione documentale della controparte; (2) mancato richiamo e rinnovo della c.t.u.; (3) omessa valutazione dell'inadempimento per mancato rendiconto; (4) omesso esame della documentazione e erroneità della c.t.u. sulla prova dei versamenti; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione di documenti non adeguatamente indicizzati; (6) erronea valutazione del mancato completamento delle villette in tempo congruo; (7) contestazione della presunta risoluzione unilaterale del contratto da parte della controparte; (8) mancata pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per trasferire immobili in base a un dedotto pactum fiduciae. La controparte ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, lamentando la liquidazione applicata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità; ha reputato infondato il terzo motivo, correggendo però con rilievo incidentale l'affermazione della sentenza di merito secondo cui il rendiconto non era stato richiesto, ma rilevando che ciò non incideva sulla decisione perché mancava comunque la prova degli apporti economici del ricorrente e perché il mancato rendiconto non comporta automaticamente la risoluzione, dovendosi valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, oppure perché basati su una qualificazione dell'operazione come pactum fiduciae esclusa dai giudici di merito. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, lo ha rigettato ritenendo corretta la valutazione del valore indeterminabile della causa e non sufficientemente specificate le censure sullo scaglione tariffario. Le spese sono state poste prevalentemente a carico del ricorrente principale, con compensazione parziale.
Norme richiamate
richiamato come rimedio costitutivo per ottenere il trasferimento del bene, ma escluso perché il presunto pactum fiduciae non risultava configurabile sulla base dell'assetto contrattuale accertato
riconosce all'associato il diritto al rendiconto dell'affare o annuale della gestione anche senza richiesta formale
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata giudicata inammissibile o infondata perché non colpiva la ratio decidendi di merito
la risoluzione richiede che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, valutazione che va compiuta considerando il complessivo comportamento delle parti e l'economia del rapporto
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando l'errore è innocuo ai fini della decisione
la mancanza di specificità del ricorso, specie in ordine a documenti e contenuto delle censure, comporta inammissibilità
la doglianza di omessa pronuncia è esclusa quando il motivo in realtà mira a contestare il giudizio di fatto o il rigetto implicito della domanda
non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito o della prova
citato in relazione alla tardività della produzione documentale contestata dal ricorrente principale
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti prodotti, ma non utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito
il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
richiamato nel motivo sull'efficacia della risoluzione e sulla domanda di trasferimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
menzionato dal ricorrente senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva nel caso concreto
richiamato in relazione al contratto di associazione in partecipazione, quale base della qualificazione dell'operazione economica
art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione delle spese secondo la particolare importanza della causa, ma la censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di parametri di liquidazione delle spese
richiamato in tema di aumento del compenso per complessità della causa e scaglioni tariffari
citato dal ricorrente incidentale nel motivo sulle spese
citato dal ricorrente incidentale nel motivo sulle spese
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non indica con precisione quali documenti o quali passaggi della decisione siano censurati e in che modo la loro considerazione avrebbe potuto incidere sull'esito della causa.
- L'omessa espressa pronuncia su un'istanza istruttoria non integra necessariamente omessa pronuncia in senso tecnico, potendo risolversi in un vizio della motivazione implicita; in ogni caso il ricorso deve colpire la reale ratio decidendi e non proporre una rivalutazione del fatto.
- Nel contratto di associazione in partecipazione, il diritto al rendiconto spetta all'associato anche senza previa richiesta formale; tuttavia il mancato rendiconto non determina automaticamente la risoluzione, dovendosi verificare se l'inadempimento sia di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, il giudice deve valutare la gravità della violazione alla luce del comportamento complessivo delle parti, dell'economia del rapporto e dell'eventuale durata dell'inadempimento, specie quando non sia stato fissato un termine essenziale per l'adempimento.
- La produzione documentale in appello non impone al giudice un esame officioso dei documenti se la parte non ne illustra specificamente il contenuto, la collocazione e la rilevanza; il ricorso che si limiti a riproporre in modo confuso le difese di merito è inammissibile.
- La domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. presuppone l'esistenza di un obbligo specifico di ritrasferimento o di una diversa pattuizione idonea a fondarla; in mancanza, e in presenza di una diversa qualificazione del rapporto, la domanda non può essere accolta.
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