Cassazione Civile, Sentenza n. 29806/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società e ai soci. L'Ufficio contestava la deducibilità di costi ritenuti derivare da operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello e denunciava che la Corte territoriale aveva errato nell'interpretazione e applicazione delle regole sull'onere della prova e delle presunzioni, nonché nel ritenere che sull'elemento soggettivo (la consapevolezza/partecipazione alla frode da parte della cessionaria) si fosse formato giudicato interno. In particolare l'Agenzia deduceva violazioni di norme processuali (art. 360 cod. proc. civ. nei diversi sub-criteri) e sosteneva che la C.T.R. aveva omesso di valutare elementi decisivi e la prova relativa alla partecipazione soggettiva della società alla frode.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e ha accolto il terzo motivo proposto dall'Agenzia (che censurava l'errata ritenuta formazione del giudicato interno sull'elemento soggettivo). La Suprema Corte ha affermato che la C.T.R. non aveva correttamente interpretato il giudicato e che l'elemento soggettivo era stato effettivamente oggetto dell'appello dell'Ufficio, per cui non poteva ritenersi ormai precluso. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame; alla corte di rinvio è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo e il ricorso incidentale sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma invocata dall'Agenzia per i vari motivi di cassazione (n.3, n.4, n.5). La Corte ha applicato il terzo motivo (violazione di legge nella formazione e interpretazione del giudicato) e ha dichiarato inammissibili o assorbiti gli altri motivi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 19, art. 21 comma 7, art. 26, art. 54)
Norme sul regime IVA richiamate dall'Ufficio relativamente agli effetti fiscali delle operazioni e alle presunzioni. L'Agenzia sosteneva che la CTR non aveva valutato correttamente le presunzioni sulla conoscibilità della frode da parte della cessionaria.
Codice Civile (art. 2697, art. 2727, art. 2729)
Norme sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni; la censura dell'Agenzia riguardava la presunta errata applicazione di questi principi da parte della Corte territoriale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 39 comma 1 lett. d)
Richiamato in relazione agli strumenti probatori e alle presunzioni fiscali; l'Ufficio l'ha invocato per sostenere la rilevanza di determinate prove e presunzioni sulle operazioni contestate.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 56)
Norma processuale tributaria richiamata nella critica sull'errata formazione del giudicato e sull'ambito della devoluzione in appello; la Corte ha esaminato la questione del giudicato alla luce dell'interpretazione di diritto.
Richiamato in relazione alla disciplina del giudicato; la censura ha riguardato la possibilità che sulla questione soggettiva si fosse formato un giudicato, questione che la Corte ha ritenuto di interpretare come questione di diritto sindacabile in Cassazione.
Codice di Procedura Civile (art. 329)
Richiamato nella doglianza sull'omessa valutazione di punti decisivi del giudizio; la Corte ha esaminato se la CTR avesse omesso la valutazione di questioni dedotte in appello.
Codice di Procedura Civile (art. 112)
Invocato dall'Agenzia per censurare l'omissione di valutazione di specifici capi d'appello; la Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dopo aver accolto il terzo motivo.
Codice di Procedura Civile (art. 342)
Norma sulla specificità dei motivi d'appello: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello ha natura devolutiva piena e che è sufficiente l'indicazione delle ragioni, anche sommariamente, per evitare che si formi giudicato interno su questioni oggetto di appello.
Codice di Procedura Civile (art. 348-ter)
Richiamato rispetto all'eccezione della non proponibilità del motivo n.5 in caso di doppia conforme: la Corte ha osservato che la norma non si applicava per ragioni temporali legate alla data di spedizione dell'appello.
Codice di Procedura Civile (art. 91)
Invocato dai contribuenti incidentali in relazione alla compensazione delle spese di lite; la questione è stata assorbita dalla decisione principale e rinviata alla corte di merito.
Massime di principio
- Nel contenzioso su frodi carosello l'onere della prova è cruciale: l'Amministrazione deve articolare la contestazione e il contribuente può opporre prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni, ma il giudice deve valutare concretamente sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo.
- La qualificazione della partecipazione soggettiva alla frode (consapevolezza o collaborazione) è questione rilevante e devoluta al giudice d'appello se adeguatamente contestata in impugnazione; non può essere considerata in modo automatico come già formato giudicato interno se l'Ufficio ha impugnato la decisione di primo grado su quel punto.
- La determinazione se si sia formato o meno un giudicato interno è, in larga parte, questione di diritto e quindi sindacabile in Cassazione quando derivi da un'interpretazione della portata devolutiva dell'appello o da errata applicazione del principio di devoluzione.
- Chi propone appello deve indicare con sufficiente chiarezza le ragioni di fatto e diritto per la riforma; viceversa il giudice non può attribuire automaticamente effetti di preclusione a questioni che l'appello ha effettivamente rimesso in discussione.
- Le questioni relative alla compensazione delle spese (art. 91 c.p.c.) possono essere oggetto di impugnazione incidentale, ma restano assorbite o decise dopo la soluzione delle questioni di merito; la Corte di merito dovrà valutare la congruità delle ragioni per compensare le spese quando sussistono condizioni di soccombenza integrale.
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