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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39477/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, co.1, n.6 c.p.), danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e porto di armi atte a offendere (art. 4, L. 110/1975), deducendo: vizio di valutazione in ordine all'elemento psicologico del furto e all'aggravante; difetto dell'elemento oggettivo per il reato di porto di armi (coltelli da considerare armi improprie); violazioni in relazione al delitto di danneggiamento; errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento di attenuanti. Inoltre il ricorrente ha prodotto memoria attestante la remissione di querela da parte delle persone offese per furto e danneggiamento; il P.G. ha eccepito l'estinzione del reato di danneggiamento per remissione di querela e la prescrizione del reato contravvenzionale in materia di armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini rilevando l'effetto della riforma (d.lgs. 10.10.2022, n.150, "riforma Cartabia"): i reati di furto aggravato e di danneggiamento, per come qualificati, sono divenuti perseguibili a querela e risultava intervenuta e accettata la remissione di querela; pertanto tali reati sono estinti (art. 152 c.p.) e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per improcedibilità/estinzione. Quanto al reato contravvenzionale di porto di armi, la Corte ha rilevato d'ufficio che il termine di prescrizione era decorso (prescrizione maturata in data 19.8.2022) prima della pronuncia di appello; anche tale reato è stato dichiarato estinto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio. L'imputato è stato comunque condannato al pagamento delle spese processuali in relazione alle cause di estinzione non diversamente pattuite negli atti di remissione.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. (furto)

    co. 3 modificato dall'art. 2, co.1, lett. i), d.lgs. 10.10.2022, n.150

    La riforma ha mutato il regime di procedibilità: talune fattispecie di furto, precedentemente perseguibili d'ufficio, sono divenute perseguibili a querela di parte; la remissione di querela intervenuta e regolarmente accettata estingue il reato quando il nuovo regime richiede la querela

  • art. 625, co.1, n.6) c.p. (circostanza aggravante del furto)

    La qualificazione del fatto con l'aggravante segue le stesse considerazioni sul regime di procedibilità applicabile alla fattispecie oggetto della rimodulazione normativa

  • art. 635 c.p. (danneggiamento)

    nuovo ottavo comma introdotto dal d.lgs. 10.10.2022, n.150; art. 2, co.1, lett. n) del d.lgs. 10.10.2022, n.150

    Anche il reato di danneggiamento, salvo le ipotesi speciali espressamente perseguibili d'ufficio, è stato in molte ipotesi ricondotto alla procedibilità a querela; la remissione di querela estingue il reato se il nuovo regime richiede la querela

  • art. 4, L. 110/1975 (porto di armi o strumenti atti a offendere)

    Contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo (carattere offensivo dei coltelli): la Corte, tuttavia, si è soffermata soprattutto sulla prescrizione del relativo reato contravvenzionale, rilevando che il termine prescrizionale era perento prima della sentenza di appello

  • art. 129 c.p.p. (improcedibilità e declaratoria immediata)

    co.2 richiamato in decisione

    Il difetto della condizione di procedibilità (mancanza di querela o remissione) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed impone la dichiarazione immediata dell'improcedibilità/estinzione; analogamente la causa estintiva della prescrizione può essere rilevata d'ufficio in cassazione

  • art. 2 c.p. (legge penale nel tempo)

    Applicazione della norma più favorevole: nel rapporto tra norme sostanziali e regime di procedibilità, prevale la norma più favorevole al reo anche se sopravvenuta; ciò comporta, ove la procedibilità sia divenuta a querela, che la remissione di querela estingua il reato nei procedimenti pendenti

  • d.lgs. 10.10.2022, n.150 (riforma "Cartabia")

    art. 2, co.1, lett. i) e n) e art. 85, art. 129 richiamati

    Ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati (tra cui furto e danneggiamento), rendendoli perseguibili a querela in molte ipotesi; la Corte ha applicato la norma sopravvenuta più favorevole al reo

  • artt. 157, 160, 161 c.p. (prescrizione dei reati)

    Sulla base dei termini e degli atti interruttivi, il termine di prescrizione del reato contravvenzionale in materia di armi risultava estinto alla data indicata; la prescrizione è causa estintiva rilevabile d'ufficio in cassazione

  • art. 152 c.p. (estinzione del reato per remissione di querela)

    La remissione di querela, se tempestiva e validamente accettata, determina l'estinzione del reato quando la procedibilità è a querela

  • art. 340 c.p.p. (forme della remissione di querela)

    La remissione di querela deve rispettare le formalità previste dalla norma; la Corte ha rilevato che nel caso le formalità erano rispettate e la remissione regolarmente accettata

Massime di principio

  • Dopo la riforma (d.lgs. 10.10.2022, n.150) molti reati originariamente perseguibili d'ufficio possono essere divenuti perseguibili a querela: se la querela è stata rimessa e la remissione è stata validamente accettata, il reato si estingue e il giudice deve dichiararlo anche d'ufficio in ogni grado
  • La norma più favorevole al reo va applicata anche con riguardo al regime di procedibilità: il mutamento sopravvenuto che richiede querela prevale e può comportare l'estinzione del reato nei procedimenti pendenti
  • La remissione di querela, se presentata e accettata secondo le formalità (art. 340 c.p.p.), determina estinzione del reato (art. 152 c.p.) e deve essere rilevata dal giudice, anche in Cassazione, purché il ricorso sia tempestivo e non integralmente inammissibile
  • La prescrizione è causa estintiva rilevabile d'ufficio in Cassazione: se dagli atti emerge che il termine prescrizionale è decorso prima della decisione impugnata, il giudice di legittimità deve rilevarla e annullare la sentenza senza rinvio
  • Le questioni di procedibilità (mancanza di querela o remissione) e di estinzione per prescrizione possono essere sollevate anche in sede di legittimità e, salvo limiti di inammissibilità del ricorso, devono essere valutate d'ufficio dal giudice di Cassazione
  • In presenza di successione di norme nel tempo, è necessario verificare la natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto di procedibilità: questo implica l'applicazione della disciplina più favorevole al soggetto imputato

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