Cassazione Civile, Ordinanza n. 21211/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente di ruolo della scuola pubblica che aveva prestato, negli anni scolastici 1988/1989, 1990/1991 e 1991/1992, servizio a termine come insegnante di sostegno. La lavoratrice chiedeva che tali annualità fossero riconosciute ai fini della ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio. I giudici di merito avevano negato il riconoscimento ritenendo ostativa la mancanza, all'epoca del servizio, del titolo di specializzazione per il sostegno e considerando l'art. 7, comma 2, della L. n. 124/1999 come norma innovativa, non applicabile ai servizi pregressi. Nel ricorso per cassazione la docente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 124/1999, dell'art. 3 d.l. n. 370/1970 e dell'art. 19 d.l. n. 357/1989 conv. in L. n. 417/1989, sostenendo che la norma del 1999 non aveva natura innovativa ma chiariva un principio già ricavabile dalla disciplina previgente; inoltre affermava che il riconoscimento del servizio preruolo spettasse anche in assenza del titolo di specializzazione, purché vi fosse il titolo di studio richiesto per l'insegnamento del grado scolastico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il servizio non di ruolo prestato su posto di sostegno può essere riconosciuto ai fini della carriera anche se svolto senza titolo di specializzazione, purché sussista il titolo di studio prescritto. Ha affermato che l'art. 7, comma 2, L. n. 124/1999 non ha carattere innovativo, ma si limita a esplicitare un principio già desumibile dal testo unico della scuola. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, L. n. 124/1999
Non è norma innovativa; chiarisce ed esplicita un principio già ricavabile dal quadro normativo previgente, consentendo il riconoscimento del servizio preruolo su posto di sostegno anche senza titolo di specializzazione.
Il riconoscimento del servizio non di ruolo è collegato al possesso del solo titolo di studio prescritto; per il sostegno ciò vale anche in assenza del titolo di specializzazione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del riconoscimento del servizio preruolo; nel testo non viene svolta un'autonoma analisi della norma.
art. 19 d.l. n. 357/1989 conv. in L. n. 417/1989
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del riconoscimento del servizio preruolo; nel testo non viene svolta un'autonoma analisi della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, il servizio non di ruolo svolto su posto di sostegno può essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera anche se prestato senza il titolo di specializzazione, quando l'interessato sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento.
- La disciplina sopravvenuta che esplicita il criterio di computo del servizio preruolo può avere valore meramente chiarificatore e non necessariamente innovativo, se il risultato interpretativo era già desumibile dal precedente sistema normativo.
- Ai fini del riconoscimento dell'anzianità del personale docente, il legislatore valorizza il possesso del titolo di studio come requisito decisivo, mentre il titolo di specializzazione sul sostegno opera come elemento accessorio o di precedenza, non come condizione imprescindibile per la computabilità del servizio prestato.
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