Cassazione Civile, Ordinanza n. 21877/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla riduzione unilaterale, disposta dall’ente pubblico datore di lavoro, di un assegno integrativo ad personam già riconosciuto a un dirigente nell’ambito di un contratto a tempo determinato ex art. 110 T.U.E.L. La Corte d’appello aveva condannato l’ente al pagamento delle somme non corrisposte, ritenendo che, una volta stipulato il contratto, l’amministrazione non potesse modificarne unilateralmente il contenuto retributivo in mancanza di cause legali di risoluzione o sospensione. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam devono essere correlati alle disponibilità di bilancio e che tale requisito varrebbe non solo nella fase genetica del rapporto, ma anche durante l’esecuzione, consentendo la riduzione dell’assegno in presenza di sopravvenute difficoltà finanziarie; ha inoltre sostenuto che la tutela dell’irriducibilità della retribuzione non si estenderebbe a emolumenti di natura indennitaria e ha richiamato pronunce di segno diverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l’art. 110, comma 3, T.U.E.L. nel senso che la valutazione di compatibilità del trattamento economico maggiorato con il bilancio dell’ente va effettuata al momento del conferimento dell’incarico, mentre la norma non attribuisce all’amministrazione un potere unilaterale di ridurre in corso di rapporto l’assegno ad personam per sopravvenute esigenze finanziarie, salvo diversa pattuizione espressa. Ha osservato che il comma 4 disciplina le sopravvenute difficoltà finanziarie prevedendo la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi indicate, non già una riduzione unilaterale dell’importo concordato. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267/2000
"Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente"
La correlazione con il bilancio deve essere valutata al momento del conferimento dell’incarico; non legittima una modifica unilaterale successiva dell’assegno in assenza di una specifica clausola contrattuale.
art. 110, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
"Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie"
Per le sopravvenute difficoltà finanziarie la norma prevede la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi tipizzate, non la riduzione unilaterale del trattamento economico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorre, in caso di rigetto integrale del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro dirigenziale con la pubblica amministrazione, un assegno ad personam riconosciuto in contratto non può essere unilateralmente ridotto dall’ente per sole sopravvenienze finanziarie, se non esiste una previsione contrattuale o normativa che lo consenta espressamente.
- La clausola che impone la correlazione del trattamento economico con il bilancio dell’ente opera come criterio di valutazione genetica della convenienza e compatibilità del compenso al momento della stipula, non come potere generale di revisione in peius del contratto in corso di esecuzione.
- Quando la disciplina speciale tipizza gli effetti delle sopravvenienze economiche dell’ente, indicando la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi previste, essa esclude soluzioni diverse come la mera riduzione unilaterale della prestazione economica pattuita.
- La modifica unilaterale della retribuzione o dell’indennità concordata, in assenza di base legale o pattizia, integra inadempimento contrattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21764/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21766/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21770/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →