Cassazione Penale, Sentenza n. 9437/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990): Sarno lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione e la conversione a comportamento rispettoso della legge; Bava deduce plurime doglianze tra cui nullità per omesso avviso del decreto di citazione per udienza d'appello, errore nella qualificazione giuridica della sua posizione (associazione vs concorso), erronea applicazione dell'art. 74 comma 6 relativo alla offensività minima (piazza di spaccio), insufficiente riduzione per art. 62-bis e mancata applicazione della continuazione con precedente giudicato; Buonomo censura la insufficiente motivazione sulla sua asserita partecipazione associativa, sostenendo che gli elementi provano al massimo un ruolo di venditore al dettaglio e non la consapevole adesione al sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il ricorso di Buonomo Pasquale e ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti rimettendo gli atti ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio, perché la motivazione risulta carente in ordine alla prova della sua partecipazione consapevole all'associazione. I ricorsi di Sarno e di Bava sono stati dichiarati inammissibili: per Sarno la Corte ha ritenuto insussistente il vizio di legge nella determinazione della pena e ha escluso l'illegittimità della mancata concessione delle generiche oltre l'attenuante speciale già riconosciuta; per Bava sono state respinte le doglianze procedurali (l'omessa notifica del verbale di differimento è stata considerata sanata o non tempestivamente dedotta), è stato escluso il sindacato di merito sulla valutazione probatoria circa la sua partecipazione e ritenuta congrua la motivazione circa la rilevanza della "piazza di spaccio" ai fini dell'art. 74 comma 6; pure le censure sulla misura della riduzione e sulla continuazione sono state ritenute inammissibili o in termini da decisione di merito.
Norme richiamate
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte utilizza il criterio della "piazza di spaccio" come elemento organizzativo rilevante ai fini dell'esclusione della minima offensività (comma 6) e distingue l'attenuante speciale per collaborazione (comma 7) dalla valutazione autonoma delle generiche
art. 74 comma 6 d.P.R. n. 309/1990
Richiede che il fatto sia di lieve entità; la Corte conferma che un'organizzazione stabile come una piazza di spaccio con turnazione e vedette è frequentemente incompatibile con la qualificazione come fatto di lieve entità
art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990
Disciplina la riduzione per la collaborazione: la Corte osserva che la fruizione dell'attenuante speciale non impone automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche supplementari
Circostanze attenuanti generiche: la loro applicazione è rimessa alla valutazione motivata del giudice di merito; la cassazione controlla l'assenza di illegittimità ma non sostituisce il giudizio discrezionale del giudice
Criteri di determinazione della pena: richiamati nel contesto dell'argomentazione sulla ragionevolezza e gradualità della pena, ma la Corte non ha ritenuto illegittima la determinazione operata dal giudice di merito
art. 81 comma finale cod. pen.
Istituto della continuazione: la Corte di cassazione ricorda che la verifica della continuità tra fatti e la valutazione delle sentenze pregresse è questione principalmente di merito e non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità
Concorso di persone nel reato: invocato dalla difesa di Bava in alternativa all'associazione; la Corte ha ritenuto che la richiesta implicava una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità
artt. 178, 179, 180, 184 cod. proc. pen.
Norme processuali relative a notifiche e nullità: la mancata notifica del verbale di differimento è stata qualificata come nullità intermedia non tempestivamente dedotta e in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 184 c.1
Principio devolutivo in sede di appello: richiamato nella censura di Buonomo, la Corte rileva che la motivazione di appello non è stata adeguatamente affrontata dalla Corte d'appello
art. 420-bis e 601 cod. proc. pen.
Richiamate nella doglianza di nullità e rinnovazione di atti processuali; la Corte ha esaminato il fascicolo per verificare la fondatezza della doglianza e ha ritenuto le censure non determinanti per annullare le decisioni per gli altri ricorrenti
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca la correttezza giuridica e la completezza logica della motivazione, ma non riesamina il merito probatorio: se la censura richiede una rivalutazione degli elementi di fatto la via è generalmente inammissibile
- La qualificazione di "piazza di spaccio" e la sussistenza di una organizzazione stabile (vedette, turnazione, continuità di rifornimento) sono elementi valutabili dal giudice come incompatibili con la configurazione di fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 74 comma 6 DPR 309/1990
- La fruizione di una attenuante speciale (es. collaborazione) non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: queste ultime richiedono autonoma e motivata valutazione del giudice
- Le nullità processuali riguardanti notifiche o verbali di differimento possono essere considerate sanate se non tempestivamente dedotte o se la difesa ha reiterato la partecipazione all'udienza; occorre eccepirle prontamente per non perderle
- Se la motivazione della Corte d'appello è carente sul punto decisivo (es. prova della partecipazione consapevole ad un'associazione), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio; in tal caso la decisione ritorna al giudice di merito per approfondimento
- Le questioni relative alla continuazione con precedenti giudicati o alla misura della riduzione di pena sono prevalentemente di fatto e di discrezionalità del giudice di merito, dunque difficilmente rimesse alla Cassazione salvo vizio di legge o nullità motivazionale palese
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