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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30163/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un accertamento ispettivo relativo a rapporti di lavoro irregolari e a conseguenti pretese contributive e sanzionatorie. Una società cooperativa in liquidazione impugnava una cartella di pagamento con cui le venivano richiesti contributi e sanzioni civili; il suo ex amministratore unico proponeva separata opposizione contro un’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti. I giudizi venivano riuniti. In primo grado le opposizioni venivano rigettate e la società veniva condannata al pagamento di contributi evasi e sanzioni civili; in appello la condanna veniva ridimensionata, con riduzione dell’importo dovuto e delle sanzioni. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: (1) denunciavano violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2699 e 2700 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la decisione di merito avesse attribuito fede privilegiata e valore decisivo al verbale unico ispettivo e alle dichiarazioni ivi raccolte; (2) deducevano omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato i programmi di lavoro settimanali e avesse ingiustificatamente negato l’assunzione di prova testimoniale; (3) denunciavano violazione della disciplina sanzionatoria in tema di lavoro nero, assumendo che la maggiorazione fosse stata calcolata in modo errato per lavoratore anziché per giornata di lavoro irregolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello non aveva fondato la decisione esclusivamente sul verbale ispettivo, ma su una pluralità di elementi convergenti: verbale, documentazione esaminata dagli ispettori, dichiarazioni dei responsabili delle società committenti e dichiarazioni dello stesso ex amministratore, valorizzate anche in termini confessorî. Ha richiamato il principio per cui i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza o compiuti dai verbalizzanti, mentre le altre circostanze e le dichiarazioni di terzi sono liberamente valutabili dal giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non individuava uno specifico fatto storico decisivo omesso, limitandosi a censurare la valutazione delle prove e le scelte istruttorie, riservate al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata, non essendo stata devoluta in appello, e comunque il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto del verbale ispettivo necessario a verificare la pretesa illegalità del calcolo sanzionatorio. La soccombenza ha comportato la condanna della società ricorrente alle spese in favore dell’INAIL, con nulla sulle spese per gli altri intimati/costituiti limitatamente non soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non per rivalutare il materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o l’istruttoria di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato nella doglianza, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché il giudice di merito ha correttamente valutato il materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato nella doglianza, ma non è stato violato perché la Corte d’appello ha esercitato il potere di libera valutazione delle prove nei limiti consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato nella doglianza in tema di onere della prova, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente apprezzato le risultanze istruttorie.

  • art. 2699 c.c.

    è richiamato per contestare il valore del verbale, ma la Corte ribadisce che il verbale ha efficacia di fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.

  • art. 2700 c.c.

    è richiamato per contestare la prova documentale; la Corte precisa il limite della fede privilegiata degli atti pubblici rispetto alle circostanze apprese de relato.

  • art. 3, comma 3, d.l. 12/2002

    norma invocata per sostenere l’erroneità del calcolo della sanzione per lavoro nero.

  • art. 36-bis, comma 7, d.l. 223/2006

    richiamato come disciplina successiva modificativa della sanzione per impiego irregolare di lavoratori.

  • art. 4, comma 1, lettera a), l. 183/2010

    richiamato come ulteriore modifica della disciplina sanzionatoria per lavoratori irregolari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; le dichiarazioni di terzi raccolte nel verbale e le circostanze apprese indirettamente sono invece liberamente valutabili dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, perché la scelta delle fonti del convincimento e il giudizio di attendibilità spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare genericamente la ricostruzione probatoria o le scelte istruttorie del giudice di merito.
  • In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: quando si censura il contenuto di un verbale ispettivo o il criterio di calcolo di una sanzione, occorre riportare puntualmente gli atti e le parti rilevanti necessari a consentire il controllo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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