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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30165/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a una serie di cartelle di pagamento emesse per contributi previdenziali, deducendo la prescrizione dei crediti. In primo grado il tribunale aveva rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e aveva accolto il ricorso nel merito, dichiarando prescritti i crediti per decorso del termine quinquennale. In appello l’agente della riscossione aveva censurato sia il rigetto dell’eccezione di inammissibilità sia l’applicazione della prescrizione quinquennale; la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse con riguardo alle cartelle ritualmente notificate e aveva mantenuto la decisione di merito solo per quelle prive di rituale notifica. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 113 c.p.c., falsa applicazione di norme di diritto, violazione della l. n. 335/1995 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’impugnazione dell’estratto di ruolo per le cartelle correttamente notificate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; nel caso concreto tale interesse ad agire non era stato né dedotto né provato. La Corte ha inoltre affermato che la disciplina sopravvenuta si applica ai giudizi pendenti, ma ha anche richiamato il limite del giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse, rilevando che, per alcune cartelle, la statuizione di inammissibilità era ormai coperta da giudicato perché non impugnata dalla parte interessata. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; nulla è stato disposto per le spese nei confronti dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne trae una regola decisiva autonoma; il motivo è respinto perché la questione è risolta sulla base della disciplina speciale dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • legge n. 335 del 1995

    Invocata dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti contributivi; la Corte non affronta nel merito la questione perché assorbita dal difetto di interesse ad agire.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ritiene comunque applicabile la disciplina che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo ai casi di concreto pregiudizio.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"

    La norma introduce una regola generale di non impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente l’azione diretta solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate; si applica anche ai processi pendenti.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021

    È la disposizione che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e che, secondo la Corte, si applica anche ai giudizi in corso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, con attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo.

  • art. 3, art. 24, art. 101, art. 104, art. 113 e art. 117 Cost.

    Richiamati dalla giurisprudenza costituzionale citata; la Corte di cassazione dà atto che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 6 CEDU

    Evocato nella giurisprudenza costituzionale richiamata, ma senza effetti sul decisum.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Evocato nella giurisprudenza costituzionale richiamata, ma senza effetti sul decisum.

  • d.lgs. n. 36 del 2023

    Menziato tra i casi in cui può rilevare il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo ai fini dell’impugnazione diretta.

  • art. 1, comma 1, lettera a), del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato quale riferimento normativo per una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Menziato in relazione alle verifiche della pubblica amministrazione rilevanti ai fini del pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo.

  • d.lgs. n. 14 del 2019

    Richiamato per l’ipotesi di pregiudizio nell’ambito delle procedure di crisi d’impresa e insolvenza.

  • art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione alle operazioni di cessione d’azienda tra i casi tipizzati di pregiudizio.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; l’azione è ammissibile solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo e riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla disciplina speciale.
  • La verifica dell’interesse ad agire in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere compiuta fino alla decisione, ma resta fermo il limite del giudicato interno formatosi sulla questione dell’ammissibilità o dell’interesse.
  • La norma che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata del debitore.
  • Se il ricorrente non allega e non prova il pregiudizio richiesto dalla disciplina speciale, il ricorso è infondato o l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, a seconda della statuizione processuale già formatasi.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalla Corte costituzionale non impediscono l’applicazione della disciplina sopravvenuta nei giudizi in corso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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