Cassazione Civile, Ordinanza n. 30198/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I lavoratori hanno convenuto davanti al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, la società datrice di lavoro e due società committenti, chiedendo la condanna solidale al pagamento di differenze retributive maturate nello svolgimento di rapporti di lavoro subordinato eseguiti presso lo stabilimento della committente in provincia di Bergamo, nell'ambito di un appalto articolato in più livelli. Il Tribunale ha però dichiarato d'ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza, ritenendo decisiva la sede della datrice di lavoro in Desio e rilevando che i ricorrenti non avevano allegato né provato una dipendenza aziendale della datrice presso lo stabilimento bergamasco. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 33 e 413 c.p.c., perché il giudice avrebbe trascurato che una delle società convenute aveva sede in Bergamo e che la domanda era proposta anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003; 2) tardività del rilievo officioso dell'incompetenza, formulato dopo la seconda udienza di merito; 3) che tutti i lavoratori avevano svolto la prestazione nell'ambito dell'appalto presso lo stabilimento bergamasco della committente. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ritenendo assorbita la doglianza sulla tardività del rilievo officioso.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo sul regolamento di competenza, ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse applicato il consolidato orientamento secondo cui, nelle controversie promosse dal lavoratore contro appaltatore e committente con domanda di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, il foro del lavoro può radicarsi nel luogo della dipendenza aziendale ove la prestazione è stata espletata, anche quando la dipendenza sia di proprietà del committente e sia esclusivamente destinata all'esecuzione dell'appalto. La questione sulla tempistica del rilievo officioso della competenza è rimasta assorbita. Le spese della fase di legittimità saranno liquidate dal giudice davanti al quale la causa verrà riassunta.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore consente al lavoratore di proporre un unico giudizio anche nei confronti del committente davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse.
invocato dai ricorrenti per sostenere la competenza del foro collegato al luogo di lavoro e alla connessione tra le domande proposte contro più convenuti.
il foro speciale del lavoro va individuato in senso ampio, privilegiando il luogo della prestazione lavorativa e la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.
richiamati in via analogica per affermare che la connessione tra le domande contro appaltatore e committente consente di derogare ai fori speciali inderogabili e di instaurare un unico giudizio nel foro competente per una delle cause connesse.
Massime di principio
- Nel contenzioso di lavoro promosso contro appaltatore e committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, la connessione tra le domande giustifica la proposizione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse, anche in deroga ai fori speciali inderogabili dell'art. 413 c.p.c.
- Ai fini dell'art. 413 c.p.c., la nozione di "dipendenza aziendale" deve essere intesa in senso ampio e funzionale, valorizzando il luogo effettivo di svolgimento della prestazione e la prossimità agli elementi probatori, non la sola sede formale del datore di lavoro.
- È competente il foro del luogo in cui il lavoratore ha svolto in via esclusiva la prestazione anche se la struttura è di proprietà del committente, quando essa sia stabilmente destinata a rendere possibile l'esecuzione dell'appalto e il perseguimento dei fini imprenditoriali dell'appaltatore.
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare tutte le risultanze di fatto rilevanti per la competenza, anche quelle emergenti dagli atti e non contestate nel giudizio di merito.
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