Cassazione Civile, Ordinanza n. 30164/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali asseritamente non versati, per l'importo di euro 58.130,26. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato non dovuti i contributi iscritti a ruolo; in appello l'INPS aveva ottenuto una riforma parziale, con riconoscimento della prescrizione solo per i contributi fino al 20/12/2002 e conferma della debenza dei restanti importi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'INPS fosse inammissibile per difetto di specificità e forma; 2) violazione dell'art. 2700 c.c., contestando che la Corte d'appello avesse attribuito efficacia fidefaciente al verbale ispettivo e sostenendo che spettasse all'INPS provare i fatti posti a base del recupero contributivo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e di disposizioni adottate per emergenze sismiche, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare fatti decisivi e le difese relative all'applicabilità della disciplina emergenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non ha riportato il contenuto dell'atto di appello né ha specificato concretamente in che cosa consistesse la pretesa genericità dell'impugnazione. Il secondo motivo è stato rigettato perché ha travisato la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione esclusivamente sulla fede privilegiata del verbale ispettivo, ma su una pluralità di elementi istruttori, tra cui accertamenti su libri contabili, registri dei lavoratori e DM10, ritenendo non offerta prova contraria convincente dalla società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza sull'art. 115 c.p.c. non denunciava realmente l'uso di prove inesistenti o fatti notori errati, ma contestava l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e trascurava che la sentenza aveva già esaminato e confutato le difese sulla disciplina emergenziale. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INPS; nulla è stato disposto per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura sull'ammissibilità dell'appello deve essere specifica e autosufficiente anche in cassazione; non basta un generico richiamo agli atti di causa.
art. 345 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per contestare l'ammissibilità del gravame, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In caso di error in procedendo, il ricorrente deve trascrivere o indicare essenzialmente gli atti e documenti rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità.
art. 2700 c.c.
I verbali degli enti previdenziali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti; per le altre circostanze resta la valutazione libera del giudice.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o fatti erroneamente considerati notori/personali, non per contestare il mero apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti di deducibilità.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci errores in procedendo, la parte deve indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti e spiegare specificamente perché la decisione di merito sarebbe erronea; il rinvio generico agli atti non soddisfa l'onere di autosufficienza.
- La deduzione della violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. sull'ammissibilità dell'appello richiede che il ricorrente riporti il testo essenziale dei motivi di gravame e mostri in concreto la loro asserita genericità o novità delle domande o eccezioni.
- I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova soltanto dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti; per il resto, le risultanze del verbale sono liberamente apprezzabili dal giudice insieme alle altre prove.
- La contestazione della fede privilegiata del verbale ispettivo non esonera la parte dall'onere di contrastare con prova contraria gli elementi istruttori valorizzati dal giudice di merito, quando la decisione si fondi su un compendio probatorio plurimo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti o attribuisce valore di fatto notorio o di scienza personale a circostanze che non lo sono; non è invece un mezzo per contestare la valutazione del materiale probatorio.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può risolversi nella mera critica alle argomentazioni giuridiche del giudice di merito, ma deve individuare un fatto storico specifico, effettivamente decisivo e trascurato dalla sentenza.
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