Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19978/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni emesse da uno Stato estero, eseguito tramite l'intermediario bancario in relazione a rapporti intestati all'originaria parte contrattuale, poi dedotti in giudizio dall'erede. L'attore aveva chiesto di accertare la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento delle operazioni di investimento e la condanna della banca alla restituzione delle somme impiegate, oltre interessi e rivalutazione, o al risarcimento dei danni. In primo e secondo grado le domande erano state respinte: la corte territoriale aveva ritenuto validamente concluso il contratto quadro, attendibile la prova testimoniale del dipendente della banca, assolti gli obblighi informativi, adeguata l'operazione, insussistente il conflitto di interessi e non dovuto un obbligo informativo successivo sull'andamento del titolo. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e art. 28 reg. Consob, per avere la corte escluso l'inadempimento nonostante l'omessa informazione su modalità di emissione, offering circular, rating e avvisi dell'autorità di vigilanza sui rischi; 2) violazione dell'art. 29 reg. Consob sull'adeguatezza dell'operazione, per non avere considerato dimensione dell'investimento, rating, emittente estero, assenza di prospetto Consob e negoziazione fuori mercato; 3) vizio motivazionale e omessa pronuncia sulla dedotta situazione di conflitto di interessi; 4) violazione delle norme di correttezza e degli artt. 21 e 23 TUF per avere escluso un dovere dell'intermediario di avvisare il cliente del progressivo aumento del rischio dopo l'esecuzione dell'investimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mera consegna del documento sui rischi generali e la generica informazione sull'investimento, fondata sull'elevato rendimento e sulla situazione economico-politica dello Stato emittente, non bastassero a integrare l'obbligo di informazione attiva previsto dalla normativa di settore. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le doglianze sull'adeguatezza dell'investimento si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito; ha rigettato il terzo, reputando comprensibile e logicamente sufficiente la motivazione sul conflitto di interessi; ha rigettato anche il quarto, affermando che, fuori dai contratti di gestione e consulenza, gli obblighi informativi dell'intermediario si esauriscono con la fase dell'investimento e non comportano un dovere di avviso sul successivo aggravamento del rischio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    impone all'intermediario obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione nei confronti dell'investitore; la loro violazione può integrare inadempimento sanzionabile.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, quindi, di avere correttamente informato il cliente.

  • art. 28 reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    richiede che l'intermediario fornisca all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione prima di eseguirla; l'obbligo informativo post-contrattuale è previsto solo in casi particolari connessi alla gestione o consulenza.

  • art. 29 reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    impone all'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se incomprensibile o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione sulla insussistenza del conflitto di interessi è stata ritenuta comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la deduzione di nullità della sentenza o del procedimento per vizi della motivazione in senso processuale.

  • artt. 1175, 1337, 1338, 1374 e 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede, ma ritenuti non violati nella parte in cui si escludeva un obbligo post-contrattuale di aggiornamento sul rischio.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo dell'intermediario non si esaurisce nella consegna di documentazione standard sui rischi generali, ma richiede una informazione specifica, puntuale e preventiva sulla concreta operazione, comprensiva degli elementi che ne incidono effettivamente sulla rischiosità.
  • La prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi grava sull'intermediario, il quale deve dimostrare di avere effettivamente illustrato natura, rischi e implicazioni del singolo investimento con un livello di dettaglio adeguato al prodotto finanziario.
  • La valutazione di adeguatezza dell'operazione è distinta dall'adempimento degli obblighi informativi: anche un'operazione giudicata adeguata può essere fonte di responsabilità se l'informazione preventiva sulla specifica operazione è stata insufficiente.
  • Le censure che investono la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento del merito non sono scrutinabili in cassazione, salvo i limiti del vizio processuale denunciabile.
  • Fuori dai contratti di gestione patrimoniale e consulenza in investimenti, l'intermediario non è tenuto a un obbligo generale di informazione successiva sull'aggravamento del rischio dell'investimento già eseguito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.