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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29251/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto pubblico per lavori di manutenzione su immobili di proprietà dell’ente resistente. La società appaltatrice agiva in via monitoria per ottenere il pagamento di un corrispettivo che assumeva essere integralmente dovuto, pari a euro 97.705,81 oltre IVA. L’ente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale, dopo CTU, revocava il decreto e condannava l’ente al pagamento di una somma inferiore, pari a euro 64.354,86. In appello la società contestava, tra l’altro, la revoca dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, la mancata applicazione della disciplina speciale sugli appalti pubblici, l’asserita inesistenza di prova della revoca, l’erronea valutazione delle prove e della CTU, nonché il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) violazione di norme in tema di collaudo/certificato di regolare esecuzione e motivazione contraddittoria, sostenendo l’efficacia ricognitiva del certificato e l’avvenuta approvazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che l’approvazione del certificato risultava dalla CTU e non era contestata; 3) e 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per mancanza di prova della revoca dell’approvazione; 5) violazione degli artt. 1427 e 1671 c.c. e della normativa sugli appalti pubblici, sostenendo che la revoca sarebbe stata illegittima senza una domanda di annullamento o di recesso; 6) violazione delle regole sulla prova e omesso esame, censurando la valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU; 7) violazione dell’art. 113 c.p.c., contestando l’inammissibilità della questione relativa all’art. 141, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e deducendo il potere del giudice di qualificare i fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che: la censura non attaccava la vera ratio decidendi, fondata sull’irrilevanza della doglianza sulla revoca poiché il certificato non era stato approvato e quindi non aveva valore di riconoscimento di debito; il certificato di regolare esecuzione, quale atto unilaterale della P.A., non può di per sé integrare un accordo contrattuale né generare il diritto al compenso senza l’approvazione dell’amministrazione; le censure sulla prova erano in realtà richieste di nuovo esame del merito, precluse in cassazione; le questioni nuove o non specificamente dedotte nei precedenti gradi erano inammissibili; il settimo motivo difettava di interesse, perché la stessa ricorrente aveva affermato la non rilevanza della questione normativa invocata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società appaltatrice. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era incentrata sull’assenza di approvazione del certificato di regolare esecuzione e sulla conseguente irrilevanza della dedotta illegittimità della revoca. Ha inoltre affermato che il certificato di regolare esecuzione, essendo atto unilaterale della pubblica amministrazione, non equivale a un accordo contrattuale né vale come ricognizione di debito senza approvazione dell’amministrazione. Le doglianze su prova, CTU e valutazione del merito sono state considerate inammissibili perché miravano a un nuovo scrutinio del materiale probatorio. Anche le questioni nuove o non specificamente dedotte nei precedenti gradi sono state dichiarate inammissibili, e il motivo finale è stato respinto per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, evidenziando che molte censure erano in realtà dirette a contestare la valutazione di merito o erano formulate in modo promiscuo e quindi inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo utilizza come parametro di specificità e autosufficienza del ricorso: le questioni non trattate nella sentenza impugnata devono essere specificamente allegate e localizzate negli atti di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Si afferma l’inammissibilità delle deduzioni riferite all’ipotesi di doppia conforme, poiché l’appello era stato instaurato nel 2015 e il ricorso non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della regola sull’onere della prova non è configurabile quando il giudice abbia ritenuto un fatto provato; in tal caso la censura investe semmai la valutazione delle prove, non la ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione della regola di non contestazione, osservando che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione il convincimento del giudice sulla prova della revoca e sull’esito della consulenza tecnica.

  • art. 132 c.p.c.

    Le doglianze di motivazione apparente o contraddittoria sono ritenute inammissibili perché, nella sostanza, si risolvono in un dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente e che le censure siano meramente di merito.

  • art. 141 d.lgs. n. 163/2006

    La questione relativa alla sua applicabilità è dichiarata inammissibile in appello per tardiva emendatio libelli e, in cassazione, il motivo è comunque inammissibile o privo di interesse.

  • art. 28 L. n. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina speciale sugli appalti pubblici, ma il motivo in cassazione è considerato privo di interesse perché la stessa parte ne minimizza la rilevanza.

  • art. 208 D.P.R. n. 554/1999

    Norma evocata dalla ricorrente tra quelle di disciplina tecnica dell’appalto pubblico, senza che la Corte ne approfondisca una specifica portata decisiva.

  • art. 209 D.P.R. n. 554/1999

    Richiamato nel medesimo contesto normativo dell’appalto pubblico, senza autonoma incidenza decisoria nel provvedimento.

  • art. 109 R.D. n. 350/1895

    Indicata tra le disposizioni invocate dalla ricorrente in tema di esecuzione/collaudo dei lavori pubblici.

  • art. 117 R.D. n. 350/1895

    Richiamata dalla ricorrente nella medesima cornice normativa dell’appalto pubblico.

  • art. 1388 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere effetti contrattuali dell’approvazione del certificato, ma la Corte esclude che il certificato di regolare esecuzione, atto unilaterale della P.A., possa integrare un accordo contrattuale.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di accettazione dell’opera; la Corte non accoglie l’assimilazione del certificato di regolare esecuzione a un atto idoneo a generare automaticamente il diritto al compenso.

  • art. 1427 c.c.

    Evocato per sostenere la necessità di una domanda di annullamento per errore; la Corte non affronta nel merito la questione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamato per sostenere che l’eventuale revoca avrebbe dovuto essere qualificata come recesso; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo per censurare la gestione istruttoria, ma la Corte rileva che le doglianze investono il merito e la valutazione delle prove.

  • art. 61 c.p.c.

    Invocato in relazione alla consulenza tecnica; la Corte considera inammissibile la richiesta di rivalutazione del materiale peritale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo per sostenere il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a criticare profili irrilevanti o secondari rispetto alla motivazione decisiva.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie, poiché la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca il peso probatorio al soggetto sbagliato; se invece ritiene un fatto provato o non provato, la doglianza investe la valutazione della prova e non la ripartizione dell’onere probatorio.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata, o non specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito con indicazione degli atti rilevanti, sono inammissibili in cassazione per difetto di autosufficienza.
  • Nel settore degli appalti pubblici, il certificato di regolare esecuzione, in quanto atto unilaterale della pubblica amministrazione, non equivale di per sé a riconoscimento di debito né integra un accordo contrattuale; la pretesa dell’appaltatore richiede il corretto perfezionamento del procedimento di approvazione previsto dalla disciplina applicabile.
  • Censure formulate in modo cumulativo e promiscuo sotto profili eterogenei di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale sono inammissibili se non consentono di distinguere chiaramente il perimetro della doglianza.
  • La deduzione in cassazione di una questione priva di concreta utilità per la parte è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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