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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26333/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un tribunale aveva ingiunto a una società il pagamento di una somma per forniture di merce documentate da due fatture. La società ingiunta si era opposta sostenendo di avere già pagato il dovuto mediante due assegni e, anzi, di avere versato una somma eccedente rispetto al debito, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione dell’eccedenza. L’opposizione era stata respinta dal tribunale. In appello la società debitrice aveva censurato la decisione di primo grado; la corte territoriale, dopo una prima pronuncia non definitiva di nullità di atti successivi a una certa udienza e di rimessione della causa davanti a sé, aveva comunque rigettato l’appello e l’opposizione, ritenendo non provato il pagamento: un assegno era stato prodotto solo in fotocopia senza prova del versamento alla creditrice, l’altro non risultava nemmeno depositato; inoltre non vi era quietanza e l’interrogatorio formale del legale rappresentante della creditrice non aveva portato a confessione. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., errore nella valutazione della prova documentale, violazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni e sosteneva che la motivazione fosse sotto il minimo costituzionale; aggiungeva che il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare le prove e di disporre l’esibizione del titolo presso la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo tendeva, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso faceva riferimento ad atti e documenti senza indicare specificamente se e dove fossero stati prodotti, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; che la sentenza impugnata aveva già motivato sul diniego di esibizione ex art. 210 c.p.c.; e che non vi era alcuna mancanza del minimo costituzionale della motivazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata; disposto altresì l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    viene invocato come parametro del ricorso per cassazione, ma la Corte ritiene che le censure in concreto mirino solo a una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta dal ricorrente per lamentare la valutazione delle prove, ma la Corte considera la censura inammissibile perché diretta contro l’accertamento di fatto

  • art. 132 c.p.c.

    la violazione è prospettata per asserita motivazione insufficiente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia carente al punto da violare il minimo costituzionale

  • art. 2729 c.c.

    è richiamato in relazione alla prova presuntiva, ma la Corte non ravvisa alcun vizio apprezzabile della decisione di merito

  • art. 210 c.p.c.

    la Corte rileva che la sentenza impugnata ha già spiegato le ragioni del mancato ordine di esibizione, sicché la doglianza non coglie una omissione decisoria

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile anche perché richiama documenti e atti senza specificarne adeguatamente la produzione e la collocazione nel fascicolo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il ricorso deve contenere una puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, con specificazione della loro avvenuta produzione e della loro collocazione processuale; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è ammissibile solo se la motivazione sia realmente mancante o meramente apparente; non basta contestare l’esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito spiega le ragioni per cui non accoglie una richiesta istruttoria, la censura per mancata assunzione della prova o per omessa esibizione è infondata se non confronta specificamente tale motivazione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che allega l’avvenuto pagamento deve fornire prova adeguata dell’adempimento; la mera produzione incompleta o non dimostrata di titoli di pagamento non è sufficiente a superare la pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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