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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49511/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato e per porto ingiustificato di un coltello. Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del coltello come «arma da taglio» ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975; la difesa sosteneva che si sarebbe dovuto applicare la seconda parte del comma 2 (oggetti impropri) richiedendo l'accertamento della concreta attitudine offensiva e rilevando che l'istruttoria avrebbe dimostrato l'inoffensività dello strumento; (2) vizio di motivazione sulla continuazione tra i reati e sulla determinazione della pena, sostenendo che il primo giudice aveva indicato solo la pena complessiva senza distinguere pena base e aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione dei giudici d'appello fosse congrua e avesse correttamente valutato le caratteristiche materiali del coltello (lama in acciaio e manico) per qualificarlo quale strumento da taglio rientrante nella previsione dell'art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110/1975; ha richiamato giurisprudenza consolidata che richiede l'accertamento concreto dell'attitudine ad offendere e che, per i coltelli, non operano più le limitazioni dell'art. 80 r.d. 635/1940. Sul secondo motivo ha ritenuto la questione priva di interesse: la Corte territoriale aveva precisato che per il reato principale (furto aggravato) era stata individuata la pena base e che non era stato operato alcun aumento per la continuazione con il porto del coltello; una diversa rideterminazione della pena avrebbe comportato reformatio in pejus vietata in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110/1975

    La norma richiede l'accertamento concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento; per i coltelli la prima parte del comma 2 include gli strumenti da taglio come rilevanti di per sé purché possiedano caratteristiche intrinseche (es. lama in acciaio) che ne evidenziano la potenzialità offensiva. La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie per le caratteristiche materiali del coltello.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di reformatio in pejus: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del pubblico ministero; ciò ha impedito alla Corte di riesaminare la pena in senso peggiorativo a seguito del gravame.

  • art. 80 r.d. 635/1940

    La norma, precedentemente usata per elencare esclusioni, è stata superata dall'abrogazione operata dalla legge n. 110/1975: non è più parametro limitativo per la categoria dei coltelli, che va valutata sulla base delle caratteristiche concrete dello strumento.

Massime di principio

  • Per i coltelli il giudice valuta l'attitudine offensiva sulla base delle caratteristiche materiali (lama, materiale, forma, impugnatura): la presenza di una lama in acciaio e di un manico idoneo può giustificare la qualifica come «strumento da taglio» ai sensi dell'art. 4 l.110/1975.
  • Quando la norma cita specificamente certi oggetti nella prima parte dell'art. 4, il loro porto è sanzionabile salvo giustificato motivo; per gli oggetti non elencati occorre provarne la concreta utilizzabilità per offendere in relazione a tempo e luogo.
  • In assenza di motivazione critica e puntuale il motivo di cassazione è spesso inammissibile: il ricorso deve svolgere un'analisi precisa delle argomentazioni del giudice di merito.
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce al giudice d'appello o di legittimità di aggravare la pena se solo l'imputato ha impugnato: questioni relative alla determinazione della pena possono divenire prive di interesse quando un aggravamento sarebbe possibile solo a danno dell'imputato.
  • La precedente elencazione normativa (art. 80 r.d. 635/1940) non limita più l'ambito applicativo per i coltelli: bisogna sempre verificare l'attitudine offensiva concreta e le caratteristiche intrinseche dello strumento.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica di un oggetto come arma, è determinante produrre elementi istruttori o argomentazioni che contraddicano la descrizione materiale posta a fondamento della decisione (dimensioni, materiale, destinazione d'uso, efficacia offensiva concreta).

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