Cassazione Civile, Ordinanza n. 28568/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la costruzione di un rustico industriale. Il giudice di merito aveva confermato la legittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento delle imprese riunite in A.t.i., ritenendo tuttavia dovuto alle appaltatrici il corrispettivo per alcune lavorazioni eseguite e negando, invece, la compensazione con un preteso controcredito della committenza per lavori da eseguire in danno. Le imprese hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti formulati come omesso esame di fatti decisivi: 1) contestavano che il giudice avesse dato rilievo decisivo al mancato riempimento di travi di fondazione, sostenendo che la questione sulla qualità dei materiali fosse decisiva e che l'omissione non fosse a loro imputabile, ma dipendesse da ostacoli frapposti dalla direzione lavori; 2) sostenevano che l'ordine di servizio della direzione lavori fosse in realtà una sospensione generale dei lavori, o comunque fosse superato da un successivo ordine di effettuare analisi di laboratorio con campionatura in contraddittorio; 3) censuravano la valutazione delle risultanze tecniche e testimoniali sulla natura e idoneità dei materiali di riempimento, lamentando che la Corte d'appello avesse preferito la consulenza di parte avversa alle consulenze di ufficio e di parte. Il consorzio ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione delle norme sulla compensazione: secondo il consorzio, il giudice d'appello avrebbe errato nel negare la compensazione con il credito per i lavori da eseguire in danno, perché si sarebbe trattato di compensazione impropria, relativa a poste nascenti da un unico rapporto e quindi rilevabile anche d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i tre motivi del ricorso principale perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che le censure non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la pretesa relativa ai lavori da eseguire in danno non era stata specificamente azionata come domanda o eccezione nel giudizio di merito e, in mancanza di identità di titolo e di ingresso nel thema decidendum, non poteva essere utilizzata d'ufficio in compensazione. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese e dando atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il vizio non consente una revisione del giudizio di fatto né una nuova lettura delle prove, ma solo il controllo nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo effettivamente dedotto
art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999
risoluzione per grave inadempimento delle imprese appaltatrici
richiamato quale base della delibera di risoluzione adottata dalla stazione appaltante nel rapporto di appalto pubblico
art. 121 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dal consorzio come documento dal quale deriverebbe un proprio credito, ma tale posta non poteva essere utilizzata d'ufficio in compensazione se non introdotta nel giudizio
le norme sulla compensazione tecnica richiedono crediti autonomi e presuppongono i relativi fatti nel thema decidendum
la compensazione legale non può essere applicata d'ufficio fuori dai presupposti e fuori dall'allegazione della parte titolare del controcredito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione delle norme sulla compensazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con tutti i passaggi motivazionali che sorreggono la decisione.
- La scelta tra differenti esiti istruttori, incluse valutazioni tecniche contrastanti, appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una lettura alternativa del materiale probatorio.
- La compensazione in senso tecnico richiede crediti autonomi e l'allegazione del relativo controcredito nel giudizio; il giudice non può porre d'ufficio in compensazione una pretesa non dedotta, pena ultrapetizione.
- La c.d. compensazione impropria è ammessa solo quando debiti e crediti derivano dal medesimo rapporto e l'accertamento è meramente contabile; se i titoli sono diversi, manca il presupposto per l'operazione d'ufficio.
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