Cassazione Penale, Sentenza n. 21057/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere applicata dal G.I.P. per tre capi di accusa (n. 43, 58, 63) per traffico e cessione di ingenti quantità di marijuana e hashish con aggravante di transnazionalità. Il ricorrente deduce: (i) identificazione errata con l'utilizzatore del dispositivo criptato n. 7BPQN0 soprannominato "Frutta" (mancata prova materiale, riferimenti aneddotici e inesistenza di escussione/testimonianza di persone citate); (ii) carenza probatoria per ritenere l'aggravante della "ingente quantità" in assenza di sequestro della droga e motivazione insufficiente; (iii) errata applicazione dell'aggravante di transnazionalità ex art. 61-bis c.p.; (iv) vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e mancata valutazione delle misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non abbia prospettato violazioni di diritto rilevanti: l'identificazione tramite conversazioni criptiche è questione di fatto rimessa al giudice del merito (valutazione dei riferimenti anagrafici e geografici utili all'identificazione); le doglianze sulla configurabilità delle aggravanti (ingente quantità e transnazionalità) sono, in parte, prive di interesse ai fini del gravame in Cassazione quando non incidono sulla legittimità della misura cautelare; le valutazioni sulle esigenze cautelari e sull'idoneità di misure alternative sono adeguatamente motivate dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo procedurale per la pronuncia del Tribunale per il riesame che ha confermato la misura cautelare; la Corte conferma la corretta applicazione procedurale
Richiamato in relazione al concorso di persone nei reati contestati
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico stupefacenti relativa alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti; usata per inquadrare i reati contestati
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata come ulteriore disposizione del codice stupefacenti connessa alle imputazioni contestate
Aggravante della transnazionalità: la Corte richiama il principio giurisprudenziale che per configurarla occorre un apporto di gruppo criminale operante in più Stati, ma osserva che l'impugnazione su tale circostanza è in parte priva di interesse in Cassazione se non incide sulla legittimità della misura
Norme sulla prova e valutazione delle intercettazioni; la Corte rileva che l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice del merito
Regole sulla formazione della prova e sulle registrazioni; richiamata nell'ambito delle censure sull'uso delle chat come prova
art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
Richiamate dalle doglianze sul vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari (presupposti per la misura), la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la scelta della custodia cautelare
art. 275, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.
Norme sulle misure cautelari personali; la sentenza valuta che il Tribunale per il riesame ha adeguatamente esaminato le esigenze cautelari e motivato l'insussistenza/ininidoneità delle misure alternative rispetto alla carcerazione
Richiamato relativamente alla declaratoria di inammissibilità e all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato abuso o dolo
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria in tema di esecuzione delle condanne pecuniarie e spese processuali
Massime di principio
- L'identificazione di una persona tramite conversazioni criptiche ("droga parlata") è valutazione di fatto: il giudice di merito può utilizzare elementi contestuali (prenomi, riferimenti geografici, circostanze collegate) per attribuire un soprannome a un soggetto; in Cassazione tali valutazioni sono sindacabili solo se emerge un vizio di diritto.
- La qualificazione di conversazioni criptiche e l'interpretazione di termini codificati costituiscono valutazioni probatorie riservate al giudice di merito e sottratte al sindacato di legittimità se fondate su argomentazioni logiche e sulle massime di esperienza.
- La contestazione esclusiva della configurabilità di particolari aggravanti (es. "ingente quantità" o "transnazionalità") può risultare inammissibile in Cassazione se dall'esito della censura non deriva una incidenza sulla legittimità della misura cautelare impugnata.
- L'aggravante della transnazionalità richiede un concreto apporto o collegamento con un gruppo criminale operante in più Stati; la sua valutazione richiede elementi specifici e non si ravvisa automaticamente dalla mera presenza di contatti esteri.
- La scelta tra custodia cautelare in carcere e misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) spetta al giudice di merito che deve motivare l'adeguatezza della misura scelta; non è necessario che motivi dettagliatamente l'inidoneità di tutte le alternative quando la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto giustificano la carcerazione.
- Per contestare con successo misure cautelari in sede di legittimità è necessario prospettare questioni di diritto o vizi motivazionali concreti e non limitarsi a un dissenso di merito sull'apprezzamento delle prove.
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