Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente censura la valutazione dei fatti, sostenendo che al momento del fatto (05/03/2021) lui non fosse in casa e che il cane fosse in possesso temporaneo della madre (Melloni Martina); deduce inoltre che non vi sarebbe prova che il morso alla mano della persona offesa sia stato cagionato dal pitbull di sua proprietà piuttosto che dal cane in possesso della persona offesa stessa.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il motivo proposto è una censura di merito che implica una rinnovata valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; confermata la valutazione di merito (doppia conforme) che ha ritenuto provato che il pitbull del ricorrente, sfuggito dal cancello privo di guinzaglio e museruola, ha morso la mano del Giorgi mentre questi cercava di proteggere il proprio cane. La Corte osserva altresì che l'assenza del proprietario non scrimina l'obbligo di vigilanza e la necessità di fornire alla custode temporanea le informazioni utili per evitare la fuga o il danno. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila (come indicato in dispositivo).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione è limitata al controllo sulla logicità e coerenza della motivazione; non può rinnovare la valutazione di merito o riesaminare gli elementi di fatto per darne una diversa lettura.
Giurisprudenza Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006 (Piras)
Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras
Principio consolidato che limita il sindacato di legittimità alla verifica della tenuta logico-argomentativa della motivazione, escludendo la rinnovata valutazione probatoria.
Giurisprudenza Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006 (Bonifazi)
Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi
Conferma il principio per cui la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione dei fatti.
Giurisprudenza Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004 (Scarcella)
Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, Scarcella
Sottolinea che il sindacato di legittimità riguarda la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti della plausibile opinabilità.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Riferimento per l'effetto che, anche in caso di inammissibilità del ricorso, non deve ritenersi assente colpa ai fini dell'addebito delle spese; giustificazione della condanna per spese e sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione dei fatti: i motivi che chiedono una diversa lettura probatoria sono, in linea generale, inammissibili.
- La Corte di legittimità esercita un controllo sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione e non sulla veridicità o sull'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- La proprietà dell'animale comporta un obbligo di vigilanza che non è automaticamente escluso dall'assenza fisica del proprietario: anche lasciare l'animale in custodia temporanea impone l'obbligo di fornire informazioni e cautele alla custode.
- La prova che il danno sia stato cagionato dall'animale di terzi grava su chi la deduce; una ricostruzione alternativa (es. che il morso sia stato causato da altro cane) deve essere supportata da adeguata prova per poter rimettere in discussione la sentenza di merito.
- La presenza di una doppia conforme (due decisioni di merito concordanti e ben motivate) rafforza la difficoltà di ottenere l'accoglimento in Cassazione di censure meramente critiche sulla motivazione.
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