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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, commi citati) per: 1) contestazione dell'affidabilità dell'etilometro utilizzato, dei suoi margini di errore e della tesi che l'esame strumentale non possa costituire prova legale; 2) violazione delle disposizioni tecniche (DM 196/90) e dei limiti di tolleranza dell'apparecchio; 3) eccessiva severità della pena in violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; 4) vizio motivazionale nella dichiarata responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e inadeguati a confutare la motivazione dei giudici di merito. Ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato non solo sui valori strumentali (2,09 g/l e 2,32 g/l, oltre la soglia di 1,50 g/l), ma anche sulla convergenza indiziaria e sulle manifestazioni esteriori di alterazione. La Corte ha ricordato che l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono previste dall'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada e che, sebbene sia onere dell'accusa provare tali elementi, la difesa doveva specificamente contestarne il funzionamento tramite allegazione e prova (es. libretto metrologico, escussione del dirigente addetto). Sul piano sanzionatorio, la pena (1 anno e 2 mesi) è stata ritenuta compatibile con il quadro normativo e la discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    co. 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies

    Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; i valori strumentali sopra la soglia di 1,50 g/l, unitamente a elementi indiziari, sono ritenuti idonei a fondare la responsabilità. L'applicazione delle aggravanti e aumenti previsti è lasciata alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 379 Regolamento esecutivo al Codice della Strada (D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495)

    Stabilisce l'obbligo di omologazione e verifiche periodiche sugli etilometri; la Corte lo interpreta come fattore che rende l'etilometro uno strumento affidabile se risultano eseguite le verifiche, ma rileva anche che l'onere di allegazione di un malfunzionamento grava sulla difesa.

  • DM 196/1990

    Riferito alle specifiche tecniche e tolleranze degli strumenti; la Corte rileva che eventuali contestazioni sui limiti di tolleranza devono essere specificamente dedotte e provate dalla difesa, pena l'inefficacia della sola eccezione generica.

  • art. 132 Codice Penale

    Norma indicata come criterio per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ricorda che il richiamo ai criteri di legge può essere ritenuto assolto con formule generali quando la pena si colloca nella misura media edittale.

  • art. 133 Codice Penale

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte sottolinea che il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione, e che la motivazione è adeguata se emerge nei suoi richiami generali quando la pena è nella media edittale.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Disposizioni processuali su conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020 e successive modifiche)

    Richiamate le norme che consentono la trattazione con conclusioni scritte e senza discussione orale; contestualizzano la forma del procedimento.

Massime di principio

  • In giudizio di guida in stato d'ebbrezza, il valore dell'etilometro che supera la soglia legale, se supportato da controlli periodici e da elementi indiziari esterni, è idoneo a provare lo stato di ebbrezza.
  • L'accusa deve essere in grado di dimostrare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro; tuttavia la difesa ha l'onere di formulare e provare specifiche contestazioni sul funzionamento dello strumento (es. libretto metrologico, verbali di verifica, escussione del tecnico).
  • Eccezioni generiche sull'affidabilità dello strumento o sui margini di errore, senza elementi probatori specifici, sono inammissibili in cassazione e non comportano la riconsiderazione dei fatti.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: la rinnovazione di una diversa lettura degli elementi probatori è, di norma, inammissibile.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione può intervenire solo se la pena è manifestamente sproporzionata o la motivazione è del tutto carente.
  • Per contestare validamente un accertamento strumentale, la difesa deve proporre mezzi di prova concreti (certificati di verifica, relazioni tecniche, testi) e non affidarsi a censure generiche.

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