Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la parte della sentenza del 24/03/2023 che aveva qualificato Paolo Pastina come "promotore" (ruolo apicale) di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). La questione centrale era se le dichiarazioni di collaboratori (soprattutto Cosimo Podeia), integrate da quelle di Luca Magliano e Filippo Barbagallo, fornissero riscontri esterni e sufficienti per provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che Pastina avesse avuto un ruolo decisivo nella costituzione e nella direzione dell'associazione. I difensori hanno censurato la motivazione per contraddittorietà, per mancata valutazione dell'attendibilità sulle singole dichiarazioni, per uso di riscontri che risultavano smentiti (es. l'identificazione del fornitore "Ciccio da Marano" poi assolto) e per non aver valutato l'indipendenza delle chiamate in correità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha confermato che la partecipazione di Pastina all'associazione è definitivamente accertata, ma ha annullato la parte della sentenza di merito che lo qualificava come promotore (art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). Il motivo è che i giudici di merito non hanno fornito riscontri esterni idonei e indipendenti a sostenere la parte del racconto di Podeia relativa all'iniziativa costitutiva e all'individuazione di fornitori, e non hanno adeguatamente argomentato sulle criticità e sui contrasti emersi tra le dichiarazioni dei collaboratori. In particolare, l'uso di elementi poi smentiti (es. assoluzione del presunto fornitore) e la possibile circolarità delle chiamate in correità hanno reso impossibile accertare oltre ogni ragionevole dubbio il ruolo apicale di promotore. Di conseguenza la qualifica di promotore è stata annullata; resta invece confermata la partecipazione all'associazione e le condanne per altri reati già irrevocabili.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    art. 74, comma 1 e comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Differenziazione tra ruolo apicale (promotore/organizzatore) e mera partecipazione; per qualificare il reato ai sensi del comma 1 è richiesto che emerga un concreto ruolo di vertice con prove e riscontri specifici.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni dei collaboratori vanno valutate con attenzione: è necessario che vi siano riscontri esterni, individualizzanti e indipendenti; è ammessa la 'frazionabilità' delle dichiarazioni ma l'inattendibilità parziale rafforza l'onere motivazionale del giudice.

  • Codice di procedura penale, art. 627

    art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesta (denunciata dai ricorrenti) di rispetto dei principi di diritto affermati nelle sentenze rescindenti; il giudice del rinvio deve valutare e motivare alla luce delle indicazioni della Corte di cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 581

    art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata rispetto al mandato conferito ai difensori per proporre ricorso in Cassazione (riguarda i termini e i poteri di impugnazione).

Massime di principio

  • La qualifica di promotore/organizzatore in reati associativi richiede prove specifiche e riscontri esterni: la mera presenza a riunioni costitutive o affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere 'frazionate': se una parte è contraddetta ciò non invalida automaticamente l'intero racconto, ma il giudice deve motivare puntualmente perché le parti non smentite restano attendibili.
  • I riscontri alle chiamate in correità devono provenire da fonti indipendenti; riscontri circolari (dichiaranti che si confermano a vicenda attingendo dalla stessa fonte) sono deboli e non possono reggere una qualificazione apicale.
  • L'assoluzione definitiva di soggetti indicati come riscontri probatori (es. un presunto fornitore) indebolisce il valore probatorio dell'affermazione che uno imputato abbia individuato quel fornitore e deve essere considerata dal giudice.
  • In presenza di contrasti rilevanti tra dichiarazioni su punti sostanziali, l'onere motivazionale del giudice si rafforza: senza adeguata motivazione l'attribuzione di un ruolo apicale non può essere mantenuta oltre ogni ragionevole dubbio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.