Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la parte della sentenza del 24/03/2023 che aveva qualificato Paolo Pastina come "promotore" (ruolo apicale) di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). La questione centrale era se le dichiarazioni di collaboratori (soprattutto Cosimo Podeia), integrate da quelle di Luca Magliano e Filippo Barbagallo, fornissero riscontri esterni e sufficienti per provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che Pastina avesse avuto un ruolo decisivo nella costituzione e nella direzione dell'associazione. I difensori hanno censurato la motivazione per contraddittorietà, per mancata valutazione dell'attendibilità sulle singole dichiarazioni, per uso di riscontri che risultavano smentiti (es. l'identificazione del fornitore "Ciccio da Marano" poi assolto) e per non aver valutato l'indipendenza delle chiamate in correità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha confermato che la partecipazione di Pastina all'associazione è definitivamente accertata, ma ha annullato la parte della sentenza di merito che lo qualificava come promotore (art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). Il motivo è che i giudici di merito non hanno fornito riscontri esterni idonei e indipendenti a sostenere la parte del racconto di Podeia relativa all'iniziativa costitutiva e all'individuazione di fornitori, e non hanno adeguatamente argomentato sulle criticità e sui contrasti emersi tra le dichiarazioni dei collaboratori. In particolare, l'uso di elementi poi smentiti (es. assoluzione del presunto fornitore) e la possibile circolarità delle chiamate in correità hanno reso impossibile accertare oltre ogni ragionevole dubbio il ruolo apicale di promotore. Di conseguenza la qualifica di promotore è stata annullata; resta invece confermata la partecipazione all'associazione e le condanne per altri reati già irrevocabili.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
art. 74, comma 1 e comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Differenziazione tra ruolo apicale (promotore/organizzatore) e mera partecipazione; per qualificare il reato ai sensi del comma 1 è richiesto che emerga un concreto ruolo di vertice con prove e riscontri specifici.
Codice di procedura penale, art. 192
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni dei collaboratori vanno valutate con attenzione: è necessario che vi siano riscontri esterni, individualizzanti e indipendenti; è ammessa la 'frazionabilità' delle dichiarazioni ma l'inattendibilità parziale rafforza l'onere motivazionale del giudice.
Codice di procedura penale, art. 627
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta (denunciata dai ricorrenti) di rispetto dei principi di diritto affermati nelle sentenze rescindenti; il giudice del rinvio deve valutare e motivare alla luce delle indicazioni della Corte di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 581
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata rispetto al mandato conferito ai difensori per proporre ricorso in Cassazione (riguarda i termini e i poteri di impugnazione).
Massime di principio
- La qualifica di promotore/organizzatore in reati associativi richiede prove specifiche e riscontri esterni: la mera presenza a riunioni costitutive o affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere 'frazionate': se una parte è contraddetta ciò non invalida automaticamente l'intero racconto, ma il giudice deve motivare puntualmente perché le parti non smentite restano attendibili.
- I riscontri alle chiamate in correità devono provenire da fonti indipendenti; riscontri circolari (dichiaranti che si confermano a vicenda attingendo dalla stessa fonte) sono deboli e non possono reggere una qualificazione apicale.
- L'assoluzione definitiva di soggetti indicati come riscontri probatori (es. un presunto fornitore) indebolisce il valore probatorio dell'affermazione che uno imputato abbia individuato quel fornitore e deve essere considerata dal giudice.
- In presenza di contrasti rilevanti tra dichiarazioni su punti sostanziali, l'onere motivazionale del giudice si rafforza: senza adeguata motivazione l'attribuzione di un ruolo apicale non può essere mantenuta oltre ogni ragionevole dubbio.
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