Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per omicidio colposo (art.589 c.p.) per avere, con la propria autovettura e viaggiando a velocità stimata in circa 163 km/h, cagionato il decesso di Antonio Miceli. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (i) censura della ricostruzione dei fatti e presunta contraddittorietà sulle dichiarazioni del teste Saccoccio; (ii) censura per mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.6 c.p. nonostante il risarcimento operato dalla compagnia assicuratrice; (iii) deduzione di intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le conclusioni dei giudici di merito. I punti principali della decisione: il primo motivo è inammissibile perché mira a un riesame del merito e non evidenzia vizi manifesti della motivazione; la ricostruzione delle sentenze di merito è ritenuta congrua nel ritenere la violazione delle regole cautelari (art.141 e 142 C.d.S.) e la concreta causalità della condotta del ricorrente; il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.62, n.6 c.p. è stato motivato sul presupposto che il risarcimento da parte della compagnia assicurativa, in assenza di iniziativa e consapevolezza dell'imputato, non integra la fattispecie attenuante; la deduzione della prescrizione è stata respinta perché, per il reato contestato e alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n.92/2008, il termine di prescrizione è stato raddoppiato e non era decorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.589 cod.pen.
Norma applicata al caso (omicidio colposo). La Corte ha confermato la sussistenza del reato nella forma aggravata derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e ha ritenuto valida la qualificazione e la pena inflitta in ragione della gravità della condotta (velocità molto superiore al limite).
art.141 C.d.S.
regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"; "conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità
La Corte ha ritenuto violati i precetti cautelari di art.141 perché il ricorrente ha tenuto una velocità non commisurata alle condizioni (notturno, incrocio) e non idonea ad adottare manovre di emergenza; tale violazione è stata ritenuta causalmente rilevante per l'evento.
art.142 C.d.S.
Fornisce i limiti di velocità; la Corte ha richiamato le limitazioni del codice della strada e rilevato che la velocità stimata era ampiamente superiore al limite di 70 km/h del tratto.
art.62, n.6 cod.pen.
La circostanza attenuante della riparazione del danno è riconoscibile anche se il risarcimento è operato da un terzo (es. compagnia assicurativa) solo quando l'imputato abbia avuto conoscenza e manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria; nel caso di specie tale elemento soggettivo e iniziativa personale non è emerso, per cui l'attenuante è stata negata.
art.157 cod.pen.
Norma sulla prescrizione. La Corte ha richiamato il regime applicabile ratione temporis e il raddoppio del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art.589 (per effetto del d.l. n.92/2008), con conseguente termine ordinario calcolato in anni quattordici, per cui la prescrizione non era maturata.
d.l. 28/05/2008, n.92
Ha aumentato il massimo edittale per l'art.589 (fino a sette anni) e ha disposto il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale; tale modifica è stata determinante per escludere l'intervenuta prescrizione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non ammette il ricorso volto essenzialmente a un riesame del merito o della valutazione probatoria dei giudici di merito: occorre dedurre vizi di motivazione manifesti o profili di diritto.
- In materia di circolazione stradale il conducente ha l'obbligo autonomo di adeguare la velocità alle condizioni di strada e di visibilità, e anche chi ha il diritto di precedenza deve ridurre la velocità avvicinandosi a un incrocio; il mancato rispetto può integrare responsabilità penale anche se altri utenti abbiano avuto una condotta colposa, purché tale condotta sia prevedibile.
- Il pagamento del danno da parte di una compagnia assicurativa non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art.62, n.6 c.p.): è necessaria la conoscenza e l'iniziativa o la volontà riparatoria dell'imputato.
- Per la valutazione della prescrizione è necessario considerare il regime 'ratione temporis' e le modifiche legislative applicabili (es. incremento del massimo edittale e raddoppio dei termini introdotti dal d.l. n.92/2008), potendo tali modifiche allungare significativamente i termini prescrizionali.
- Nelle impugnazioni è fondamentale confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: affermazioni generiche o omissioni di confronto con i fatti motivati dalla sentenza rendono i motivi aspecifici e inammissibili.
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