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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con unico motivo volto a contestare la quantificazione degli aumenti di pena attribuiti per l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 cod. pen.), sostenendo che la concreta situazione delle vittime in età avanzata imponeva una maggiore diminuzione della pena per i singoli reati satellite riconosciuti nella continuazione tra più episodi di truffa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente calcolato gli aumenti per la continuazione (due anni e 800 euro in primo grado ripartiti sui sei episodi, quindi quattro mesi e 133 euro per episodio) e abbia dedotto la quota relativa all'aggravante esclusa (10 giorni e 15 euro per episodio, complessivamente 60 giorni e 90 euro). Non emergono errori di calcolo o vizi tali da fondare il ricorso in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In precedenza, in sede di rinvio, la Corte di appello aveva rideterminato la pena a carico di Gianluca Apolloni in anni 6, mesi 11 di reclusione e euro 2.110 di multa; tale statuizione non è stata annullata dalla Corte di cassazione con il provvedimento qui descritto.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Aggravante della minorata difesa; nella vicenda è stata esclusa dalla Corte d'appello e la sua esclusione ha comportato una detrazione della quota di pena precedentemente calcolata.

  • art. 61, nn. 7 e 11 cod. pen.

    Ulteriori circostanze aggravanti richiamate nella motivazione della condanna di merito per la qualificazione degli episodi di reato.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, quale fattispecie contestata per i vari episodi riconosciuti in continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Disposizione sulla continuazione tra più reati; applicata in primo grado e poi redistribuita nella determinazione degli aumenti di pena sui singoli episodi.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento normativo collegato a specifiche imputazioni fiscali o connesse a reati tributari indicate nel capo di imputazione; presente nella motivazione della sentenza di merito.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Principio richiamato secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità può essere esclusa solo se sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ravvisato tale assenza.

Massime di principio

  • I motivi che attengono alla quantificazione della pena e alla valutazione delle circostanze di fatto sono, di regola, sindacabili con difficoltà in Cassazione: occorre dimostrare un errore di diritto o un vizio di motivazione che integri manifesta illogicità o contraddittorietà, non meri apprezzamenti di merito.
  • Se un'aggravante viene esclusa in sede di appello, il giudice deve ragionevolmente detrarre la quota di pena già attribuita a tale aggravante; la Cassazione accerta soprattutto la correttezza del calcolo e la logica della ripartizione, non il diverso apprezzamento del fatto.
  • Quando l'aggravante era stata applicata a tutti gli episodi riconosciuti in continuazione, la sua esclusione complessiva comporta una diminuzione ripartita sui singoli reati satellite; contestazioni generiche sulla misura della diminuzione sono spesso ritenute inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende, salvo che risulti che l'inammissibilità sia imputabile a fatto non colpevole del ricorrente.

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