Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 17/11/2023 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri (30/05/2023) per il reato di cui all'art. 186 co. 2 sexies d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rilevato 1,61 e 1,60 g/l il 10/06/2021). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), sostenendo che la condotta non aveva arrecato danno, l'imputato era collaborativo e incensurato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 c.p., rilevando che la Corte d'appello aveva negato il beneficio con motivazione generica di "antisocialità della condotta"; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo sul punto della non menzione e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma affinché motivi adeguatamente il diniego o la concessione del beneficio. I primi e terzi motivi (riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e doglianze sulla dosimetria della pena) sono stati ritenuti infondati: la conferma della responsabilità e della pena è stata mantenuta, con integrale esame critico ritenuto congruo dalla Corte; è stata altresì dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Delimita la fattispecie di guida in stato di ebbrezza come reato di pericolo presunto; la corte richiama che la valutazione della pericolosità è data per categorie e che l'accertamento del tasso alcolemico elevato e delle modalità della condotta giustificano il giudizio di pericolosità.
Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte precisa che l'art. 131-bis può essere applicato anche ai reati di guida in stato di ebbrezza, ma richiede valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo; in presenza di elementi aggravanti (tasso molto elevato, orario notturno, ulteriore bottiglia a portata di mano) la causa può essere esclusa.
Disciplina la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice basata sulle circostanze di cui all'art. 133 c.p.; se viene concesso un beneficio (es. sospensione condizionale) e negato l'altro, il diniego deve essere spiegato con motivazione congrua e puntuale, non con formule generiche come la mera "antisocialità" della condotta.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e le circostanze che il giudice deve valutare. La Corte sottolinea che le stesse circostanze rilevabili ai fini della sospensione condizionale devono essere esaminate quando si nega la non menzione, e che il giudice deve motivare il diverso trattamento dei benefici.
Norma processuale utilizzata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione alla conferma della responsabilità; la Corte dichiara irrevocabile la pronuncia quanto all'accertamento di responsabilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere valutata anche per reati di guida in stato di ebbrezza, ma l'applicazione richiede una valutazione complessiva, motivata e specifica delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e del pericolo concreto; livelli elevati di alcolemia e comportamenti che aumentano il rischio (orario notturno, bevanda in mano) possono escludere la tenuità.
- Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.) è discrezionale e distinto dalla sospensione condizionale della pena: la concessione di un beneficio e il diniego dell'altro non sono contraddittori in sé, ma il rifiuto della non menzione deve essere sorretto da motivazione specifica e non generica (la formulazione "antisocialità della condotta" è insufficiente).
- Nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) il giudice deve motivare tenuto conto delle modalità della condotta e della capacità a delinquere; una dosimetria conforme ai criteri e ricadente sul minimo edittale è ammissibile se adeguatamente motivata.
- Se la Corte d'appello fornisce una motivazione logica, coerente e congrua sulle questioni di merito (es. esclusione della tenuità e dosimetria), tali valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di razionalità o contraddittorietà manifesta.
- Quando la Corte di Cassazione annulla solo parzialmente (es. sui profili di motivazione per i benefici), essa rinvia ad altra sezione per un nuovo esame limitato al punto censurato, mentre la conferma della responsabilità può diventare irrevocabile (art. 624 c.p.p.).
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