Cassazione Civile, Ordinanza n. 17297/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società già dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Latina. La vicenda prende le mosse da una procedura fallimentare instaurata su istanza del Pubblico Ministero e di una creditrice. La Corte d'appello aveva ritenuto che lo stato di insolvenza fosse già manifestamente presente prima della pandemia, sulla base della documentazione contabile, degli accertamenti della Guardia di Finanza e della consulenza tecnica d'ufficio, rilevando inoltre la falsificazione di bilanci e scritture, l'occultamento dell'effettiva esposizione debitoria e condotte dissipative del patrimonio. Nel ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: con il primo si denunciavano, in modo promiscuo, violazione dell'art. 1 l. fall., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione sarebbe stata nulla o illogica, che non si sarebbe potuto desumere l'insolvenza e che non sarebbe stata correttamente valutata la soglia del credito istante; con il secondo si lamentava l'omesso esame di diversi fatti ritenuti decisivi, tra cui il mancato deposito dei bilanci, i pagamenti eseguiti, l'ammontare del debito tributario e le condotte di dissipazione del patrimonio. La ricorrente insisteva, in sostanza, per rimettere in discussione la valutazione di merito sullo stato di insolvenza e sui presupposti del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano questioni già esaminate e decise nei precedenti gradi, mirando in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la denunciata nullità della motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata fosse ampiamente motivata e rispettasse il minimo costituzionale. Quanto alla soglia del credito e alla contestazione del debito tributario, ha osservato che la presenza dell'istanza del Pubblico Ministero rendeva comunque superflua la verifica dell'esatto ammontare del credito della creditrice istante e che la contumacia non equivale a mancata contestazione. Sul piano dell'insolvenza, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiutamente accertato, sulla base di elementi documentali e peritali, uno stato di decozione grave e irreversibile già anteriore alla pandemia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto.
Norme richiamate
è il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, già esperito nel merito e poi riproposto in cassazione in modo non consentito
richiamato dalla ricorrente come norma sui presupposti soggettivi del fallimento, ma la censura è stata ritenuta infondata e in realtà riferita allo stato di insolvenza
evocato dalla Corte come norma sostanziale sullo stato di insolvenza, accertato in concreto sulla base della decozione non transitoria della società
la contumacia della parte non consente di presumere la mancata contestazione dei fatti allegati
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta tutt'altro che apparente o mancante, quindi non sussiste nullità
richiamato in tema di prudenza di bilancio, nel senso che un ingente debito tributario doveva essere iscritto nel bilancio complessivo nonostante la pendenza di contestazioni
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente non esaminato, non di questioni o argomentazioni
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per la specificità degli oneri di allegazione del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma di rinvio per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come fonte dell'integrazione normativa sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito mediante censure che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente o irriducibilmente incomprensibile; non basta dedurre insufficienza o illogicità della motivazione.
- Nel giudizio di accertamento dello stato di insolvenza, il giudice può valorizzare bilanci, scritture contabili, accertamenti della polizia giudiziaria e consulenza tecnica per desumere un quadro di decozione grave e irreversibile, anche se la crisi economica generale abbia aggravato la situazione.
- L'esistenza di contestazioni su singole poste di credito non impedisce la valutazione complessiva dello stato di insolvenza quando emergano plurimi indici di incapienza patrimoniale e incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
- La contumacia di una parte non equivale a riconoscimento dei fatti allegati dalla controparte e non può essere utilizzata come prova della mancata contestazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un fatto storico preciso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività; non sono sufficienti censure generiche o eterogenee.
- Ai fini del fallimento, condotte di falsificazione contabile, occultamento dell'esposizione debitoria e atti di dissipazione del patrimonio sono indici fortemente sintomatici dello stato di insolvenza.
- La disciplina di bilancio impone prudenza nella valutazione delle passività: un debito tributario ingente, ancorché contestato, deve essere contabilizzato secondo criteri prudenziali quando la sua esistenza e consistenza siano seriamente prevedibili.
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