Cassazione Civile, Ordinanza n. 07805/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un autista addetto al trasporto pubblico aveva impugnato davanti ai giudici di merito alcune sanzioni disciplinari conservative, consistite in sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione, irrogate per: mancata effettuazione di alcune corse in determinati orari e svolgimento di una corsa con anticipo di mezz'ora. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970, sostenendo che per le prime contestazioni fosse necessaria l'affissione del codice disciplinare perché le condotte non riguardavano doveri fondamentali o minimo etico; (2) violazione degli artt. 10 R.D. n. 2328/1923 e 16 del Regolamento CE n. 561/2006, lamentando la mancata considerazione dell'obbligo datoriale di adeguata pubblicizzazione e consegna dei turni/ordini di servizio; (3) ulteriore violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970, deducendo che per due contestazioni ravvicinate il potere disciplinare si fosse già consumato con la prima sanzione, trattandosi della stessa situazione di fatto; (4) violazione dell'art. 1256 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che l'avvio del transito alle 7,39 fosse umanamente impraticabile e che non fosse stata esaminata la richiesta di esibizione dei dati del sistema satellitare o del cronotachigrafo, idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento della corsa; (5) omesso esame di fatto decisivo quanto alla corsa delle ore 7,45, con le stesse doglianze istruttorie sui dati satellitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione della sentenza di primo grado dopo ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., e che il ricorrente avrebbe dovuto allegare sia l'assenza di comunicazione sia la mancata notificazione dell'ordinanza di appello per poter invocare il termine lungo. La Corte ha inoltre osservato che non era configurabile una impugnazione della sola ordinanza d'appello perché il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado e non aveva dedotto vizi propri dell'ordinanza. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato dai motivi del ricorrente in tema di affissione del codice disciplinare e di validità delle sanzioni disciplinari, ma la Corte non entra nel merito perché decide sull'inammissibilità del ricorso
l'ordinanza di appello ex art. 348-bis determina la disciplina speciale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado
consente l'impugnazione per cassazione della sentenza di primo grado quando l'appello sia stato definito con ordinanza di inammissibilità; il termine di impugnazione segue le regole indicate dalla Corte
il termine breve di sessanta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, secondo quanto ribadito dalla Corte
il termine lungo opera solo quando risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza
art. 10 R.D. n. 2328/1923
invocato dal ricorrente quale norma sull'onere di pubblicizzazione dei turni di servizio, ma non esaminato nel merito
art. 16 Regolamento CE n. 561/2006
invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di consegna di estratto del registro di servizio e copia dell'ordine di servizio; la Corte non affronta il merito
dedotto dal ricorrente per sostenere l'impossibilità della prestazione, ma la doglianza non è esaminata nel merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato dai motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando l'appello è definito con ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado deve rispettare il termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; il termine lungo è invocabile solo se manchino sia la comunicazione sia la notificazione.
- La parte che contesta la tempestività del ricorso proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza deve allegare e dimostrare l'assenza sia della comunicazione sia della notificazione, non potendo limitarsi a dedurre la sola mancanza di una di esse.
- L'impugnazione per cassazione dell'ordinanza resa ex art. 348-bis c.p.c. è ammessa solo per vizi propri del provvedimento, non per censurare il merito della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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