Sentenza del 21/01/2015 n. 1001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza di Napoli, l’Ufficio aveva contestato per il 2003 l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti con A s.a.s., rettificando le basi imponibili IVA, IRPEG e IRAP e liquidando imposte, interessi e sanzioni. Il ricorso della società era stato respinto in primo grado, ma la CTR Campania aveva accolto l’appello ritenendo carenti le presunzioni dell’Ufficio e sufficiente la prova dei pagamenti mediante assegni. L’Agenzia ha proposto tre motivi: violazione delle regole sull’onere della prova; omessa valutazione degli indizi di interposizione fittizia; insufficienza della motivazione per mancata indicazione delle risultanze valutate.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva omesso di valutare gli indizi addotti dall’Ufficio, tra cui la breve attività di A s.a.s. (dall’8 gennaio al 5 novembre 2003), l’irreperibilità presso la sede, l’assenza di dipendenti e di dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni del titolare circa la costituzione della società per realizzare operazioni soggettivamente inesistenti. Fatture e assegni, da soli, non dimostrano l’effettività del rapporto con il soggetto indicato, poiché possono essere proprio strumenti formali di mascheramento. Il primo motivo è stato rigettato: la CTR aveva ritenuto assolto dalla contribuente l’onere probatorio, sicché non sussisteva l’errore di diritto denunciato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del necessario momento di sintesi del fatto controverso. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi non dichiarati operato dall'ufficio in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), ovvero ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, determina un'inversione nell'onere della prova ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio
In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che sorreggono un accertamento analitico-induttivo, spetta al contribuente fornire elementi contrari per dimostrare che il maggior reddito non è stato prodotto o è inferiore a quello accertato. Nel caso concreto, la Cassazione non ha ravvisato violazione di questa regola nel primo motivo, ma ha censurato la mancata valutazione degli indizi.
La disposizione è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo alla ripartizione dell’onere probatorio. La Corte ha escluso la violazione denunciata, rilevando che la CTR aveva ritenuto la contribuente aver assolto l’onere posto a suo carico; il rinvio impone però una valutazione effettiva e completa degli elementi probatori contrapposti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
il vizio di motivazione in guisa di omissione della stessa "è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione"
È viziata la motivazione che omette del tutto di considerare elementi potenzialmente decisivi. La CTR aveva fondato la decisione su fatture e assegni senza esaminare gli indizi dell’Ufficio sull’interposizione fittizia; per questo la sentenza è stata cassata.
Codice di procedura civile, art. 360-bis
anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione
Per i motivi di vizio motivazionale soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il ricorso deve identificare in modo chiaro, sintetico e autonomo il fatto controverso o le ragioni dell’insufficienza; in difetto, il motivo è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
La cassazione con rinvio comporta la rimessione della causa al giudice indicato dalla Corte affinché proceda a un nuovo esame. Qui il rinvio è stato disposto alla CTR Campania, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, documenti formalmente regolari, fatture e pagamenti tracciabili non sono necessariamente decisivi: vanno confrontati con gli indizi relativi all’effettiva esistenza e operatività del soggetto indicato come fornitore o prestatore.
- Se l’Ufficio presenta presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell’accertamento analitico-induttivo, il contribuente deve offrire elementi contrari idonei a confutare il maggior imponibile; il giudice deve valutare entrambe le serie di elementi.
- Il giudice di merito deve motivare sulle circostanze potenzialmente decisive dedotte dalle parti. La loro totale omissione può integrare un vizio di motivazione e giustificare la cassazione con rinvio.
- Un motivo di ricorso per vizio motivazionale può essere dichiarato inammissibile se non individua con chiarezza il fatto controverso o la lacuna che renderebbe la motivazione inidonea.
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