Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era sottoposta agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di cui all'art. 391-ter c.p. e per partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Dopo il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura, il Tribunale della Libertà ha rigettato l'appello cautelare. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 275, comma 3, 292, comma 1, lett. c), e 125, comma 3, c.p.p., nonché dell'art. 13 Cost., e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse applicato in modo automatico e assoluto la presunzione di pericolosità collegata alla contestazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, senza una valutazione individualizzata. Con il secondo motivo ha censurato la mancata considerazione del tempo trascorso e dell'asserito affievolimento delle esigenze cautelari. Con il terzo ha dedotto motivazione apparente o mancante in ordine alle presunte violazioni delle prescrizioni cautelari. Con il quarto ha lamentato disparità di trattamento rispetto a una coimputata, nei cui confronti la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché omessa valutazione di una misura meno afflittiva. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero sostanzialmente la rivalutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e che non fossero stati indicati elementi nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Ha inoltre rilevato che i motivi riproducevano quelli d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, risultando privi di specificità estrinseca e, in parte, anche intrinsecamente generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui, in sede di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice non deve rinnovare l'intera motivazione già svolta, ma deve verificare se gli elementi sopravvenuti siano effettivamente nuovi e decisivi. Nel caso concreto, le condizioni di salute, il tempo trascorso, la durata degli arresti domiciliari e la posizione della coimputata non sono stati ritenuti elementi idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato associativo contestato. Il tempo trascorso dai fatti o dall'applicazione della misura è stato considerato, una volta applicata la misura, un elemento neutro, non sufficiente di per sé a vincere la presunzione. Le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, consistenti nella presenza nell'abitazione di un gruppo di persone e in un episodio di evasione, sono state valutate come indici di insofferenza alle prescrizioni e di inaffidabilità rispetto a misure meno contenitive. La censura sulla disparità di trattamento è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudizio di legittimità riguarda i vizi interni al provvedimento impugnato e non può fondarsi sul confronto con la posizione di altro coimputato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione del reato associativo determina l'applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., superabile solo mediante elementi chiari e specifici idonei a dimostrare l'inattualità del pericolo o la sufficienza di misure meno rigorose.
Norma relativa a uno dei reati-fine dell'associazione per delinquere contestata; il testo non sviluppa un principio autonomo sulla sua applicazione.
Richiamato nell'ambito dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, la cui applicazione è condizionata dalla presunzione relativa prevista per i reati indicati dal comma 3.
Introduce, per determinati reati, una presunzione relativa di sussistenza, idoneità e proporzionalità della misura custodiale; l'interessato deve allegare elementi concreti e specifici capaci di superarla.
In sede di revoca o sostituzione della misura, impone la valutazione di fatti nuovi o sopravvenuti; il mero decorso del tempo dai fatti o dall'applicazione della misura non costituisce, da solo, fatto nuovo idoneo a superare la presunzione cautelare.
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare e alla necessità di una valutazione individualizzata.
Impone la motivazione dei provvedimenti giudiziari; non ricorre vizio motivazionale quando l'ordinanza espone un percorso logico comprensibile, coerente e non apparente.
Richiamato dalla ricorrente in tema di durata della custodia cautelare; la Corte distingue il computo dei termini di fase dalla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità quando non siano formulati puntuali ed espliciti rilievi critici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I vizi di motivazione deducibili in cassazione devono essere interni al provvedimento impugnato; non è sufficiente invocare la disparità di trattamento rispetto a un diverso procedimento o coimputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamato quale base procedurale per la trattazione del ricorso mediante conclusioni scritte del Procuratore generale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha escluso che nella decisione impugnata mancasse una motivazione effettiva e logicamente comprensibile.
art. 13 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela della libertà personale e alla necessità di una motivazione non automatica delle misure cautelari; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.
Massime di principio
- In sede di revoca o sostituzione di una misura cautelare, il giudice non è tenuto a rinnovare l'intera motivazione già svolta, ma deve verificare e motivare se gli elementi sopravvenuti allegati dalla difesa siano realmente nuovi e decisivi rispetto al quadro cautelare già valutato.
- Per i reati cui si applica la presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, c.p.p., si presumono la sussistenza delle esigenze cautelari e l'idoneità e proporzionalità della misura custodiale; l'interessato deve indicare elementi concreti, chiari e specifici che dimostrino l'inattualità del pericolo o la sufficienza di una misura meno rigorosa.
- Una volta applicata la misura cautelare, il mero decorso del tempo dai fatti o dalla sua applicazione costituisce, di regola, un elemento neutro e non integra da solo un fatto nuovo idoneo a superare la presunzione cautelare.
- Le violazioni delle prescrizioni cautelari commesse durante l'esecuzione della misura possono essere valutate come indicatori di insofferenza alle prescrizioni e di inaffidabilità rispetto a misure meno contenitive, purché tale valutazione sia logicamente motivata.
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mera riproduzione delle doglianze già formulate nel grado precedente determina difetto di specificità estrinseca e inammissibilità.
- Sono intrinsecamente generici i motivi formulati in termini astratti o mediante formule di stile, senza indicare concretamente come gli elementi dedotti incidano sulla misura cautelare o sulle esigenze di cura e sul pericolo di reiterazione.
- Nel giudizio di cassazione la disparità di trattamento rispetto alla posizione di un coimputato non integra, di per sé, un vizio deducibile, poiché il controllo di legittimità deve concentrarsi sulla correttezza e sulla coerenza della motivazione relativa alla posizione individuale dell'imputato.
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