Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29011/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con liquidazione di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta contro una società creditrice per il pagamento di somme derivanti da un rapporto di finanziamento e da un saldo di conto insoluti. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma aveva comunque condannato i debitori al pagamento, in solido, del saldo del finanziamento e del saldo del conto insoluti, oltre interessi, rigettando anche una domanda riconvenzionale del debitore principale. La corte d’appello ha respinto l’appello degli opponenti. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tredici motivi, che possono riassumersi in: omessa pronuncia su richieste istruttorie; violazione di regole sulla prova documentale e sulla querela di falso; dedotta efficacia di giudicato della sentenza resa nel giudizio di falso; nullità parziale della fideiussione; mancanza o insufficienza della prova dei titoli e dei saldi; errata valutazione delle risultanze peritali; violazione delle norme sulla fideiussione, sulla buona fede e sull’art. 1956 c.c.; omessa considerazione di eccezioni relative a interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e altri oneri; produzione di documenti asseritamente non producibili in appello. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, in quanto diretti per lo più a contestare accertamenti di merito, formulati in modo cumulativo, privi di autosufficienza, o non riconducibili ai vizi di legittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di questioni meramente processuali; il vizio riguarda le domande di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’efficacia probatoria di atti e documenti, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta al merito e non a un errore di diritto.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato sulla prova documentale, ma la doglianza è stata considerata una contestazione del governo del materiale probatorio.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione alla fede privilegiata/alle copie documentali, senza però integrare una reale violazione di legge.

  • art. 1419 c.c.

    Evocato per la dedotta nullità parziale della fideiussione, ma la censura è stata ritenuta estranea al vizio denunciato e comunque di merito.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato con gli artt. 1937 e 1938 c.c. in tema di fideiussione; la Corte ha ritenuto il motivo sostanzialmente volto a contestare accertamenti fattuali.

  • art. 1937 c.c.

    Invocato sulla validità/estensione della garanzia fideiussoria, ma senza un’ammissibile censura di legittimità.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato in tema di fideiussione per obbligazione futura o determinabilità dell’importo garantito, ma il motivo è stato giudicato inammissibile.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato per lamentare la condotta del creditore verso il fideiussore, ma la censura è stata qualificata come attacco a un accertamento di merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1956 c.c. e all’art. 1375 c.c. come parametro di correttezza e buona fede, ma senza idonea deduzione di violazione di legge.

  • art. 1375 c.c.

    Evocato per sostenere un dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza meramente fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice ribalta il riparto probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della dimostrazione offerta.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato con riferimento ai rapporti di conto e alla rilevanza degli estratti/approvazioni, ma la censura è stata giudicata di merito.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato sulla prova della scrittura privata, senza specificare una reale violazione della norma.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato in tema di prova documentale, ma il motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si ha solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o pretende di applicare il prudente apprezzamento in contrasto con una regola legale di prova; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per la non contestazione, ma la censura è stata trattata come doglianza di merito e comunque priva di autosufficienza.

  • art. 50 t.u.b.

    Richiamato in relazione alle risultanze peritali, ma senza una specifica violazione di diritto rilevante in cassazione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la produzione di documenti in appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito di specificità/autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica specificamente i documenti e il loro contenuto rilevante; manca il requisito di autosufficienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato utilizzato il filtro accelerato in camera di consiglio con proposta di definizione del giudizio, poi condivisa dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare il mancato esame di questioni meramente processuali; esso riguarda le domande e le eccezioni di merito.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge non può essere impiegata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove: se la doglianza mira al diverso apprezzamento del materiale istruttorio, essa è inammissibile come questione di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice altera il riparto dell’onere probatorio; non quando si contesti che la prova sia stata ritenuta insufficiente o non convincente.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento, non quando il ricorrente lamenta un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e chiaramente riferiti agli atti e documenti rilevanti; la mancata localizzazione dei documenti o l’indicazione generica del loro contenuto determina l’inammissibilità.
  • Non sono ammissibili motivi cumulativi che mescolino, senza netta separazione, violazione di legge, nullità della sentenza, vizi motivazionali e contestazioni di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • In presenza di definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniProveInadempimentoFideiussione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.