Cassazione Civile, Ordinanza n. 29011/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con liquidazione di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta contro una società creditrice per il pagamento di somme derivanti da un rapporto di finanziamento e da un saldo di conto insoluti. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma aveva comunque condannato i debitori al pagamento, in solido, del saldo del finanziamento e del saldo del conto insoluti, oltre interessi, rigettando anche una domanda riconvenzionale del debitore principale. La corte d’appello ha respinto l’appello degli opponenti. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tredici motivi, che possono riassumersi in: omessa pronuncia su richieste istruttorie; violazione di regole sulla prova documentale e sulla querela di falso; dedotta efficacia di giudicato della sentenza resa nel giudizio di falso; nullità parziale della fideiussione; mancanza o insufficienza della prova dei titoli e dei saldi; errata valutazione delle risultanze peritali; violazione delle norme sulla fideiussione, sulla buona fede e sull’art. 1956 c.c.; omessa considerazione di eccezioni relative a interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e altri oneri; produzione di documenti asseritamente non producibili in appello. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, in quanto diretti per lo più a contestare accertamenti di merito, formulati in modo cumulativo, privi di autosufficienza, o non riconducibili ai vizi di legittimità dedotti.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di questioni meramente processuali; il vizio riguarda le domande di merito.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l’efficacia probatoria di atti e documenti, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta al merito e non a un errore di diritto.
Invocato sulla prova documentale, ma la doglianza è stata considerata una contestazione del governo del materiale probatorio.
Richiamato in relazione alla fede privilegiata/alle copie documentali, senza però integrare una reale violazione di legge.
Evocato per la dedotta nullità parziale della fideiussione, ma la censura è stata ritenuta estranea al vizio denunciato e comunque di merito.
Richiamato con gli artt. 1937 e 1938 c.c. in tema di fideiussione; la Corte ha ritenuto il motivo sostanzialmente volto a contestare accertamenti fattuali.
Invocato sulla validità/estensione della garanzia fideiussoria, ma senza un’ammissibile censura di legittimità.
Richiamato in tema di fideiussione per obbligazione futura o determinabilità dell’importo garantito, ma il motivo è stato giudicato inammissibile.
Invocato per lamentare la condotta del creditore verso il fideiussore, ma la censura è stata qualificata come attacco a un accertamento di merito.
Richiamato insieme all’art. 1956 c.c. e all’art. 1375 c.c. come parametro di correttezza e buona fede, ma senza idonea deduzione di violazione di legge.
Evocato per sostenere un dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza meramente fattuale.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice ribalta il riparto probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della dimostrazione offerta.
Richiamato con riferimento ai rapporti di conto e alla rilevanza degli estratti/approvazioni, ma la censura è stata giudicata di merito.
Invocato sulla prova della scrittura privata, senza specificare una reale violazione della norma.
Richiamato in tema di prova documentale, ma il motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente.
La violazione si ha solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o pretende di applicare il prudente apprezzamento in contrasto con una regola legale di prova; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Invocato per la non contestazione, ma la censura è stata trattata come doglianza di merito e comunque priva di autosufficienza.
Richiamato in relazione alle risultanze peritali, ma senza una specifica violazione di diritto rilevante in cassazione.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
Richiamato per contestare la produzione di documenti in appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito di specificità/autosufficienza.
Il motivo è inammissibile se non indica specificamente i documenti e il loro contenuto rilevante; manca il requisito di autosufficienza.
È stato utilizzato il filtro accelerato in camera di consiglio con proposta di definizione del giudizio, poi condivisa dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare il mancato esame di questioni meramente processuali; esso riguarda le domande e le eccezioni di merito.
- In cassazione, la censura di violazione di legge non può essere impiegata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove: se la doglianza mira al diverso apprezzamento del materiale istruttorio, essa è inammissibile come questione di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice altera il riparto dell’onere probatorio; non quando si contesti che la prova sia stata ritenuta insufficiente o non convincente.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento, non quando il ricorrente lamenta un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
- I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e chiaramente riferiti agli atti e documenti rilevanti; la mancata localizzazione dei documenti o l’indicazione generica del loro contenuto determina l’inammissibilità.
- Non sono ammissibili motivi cumulativi che mescolino, senza netta separazione, violazione di legge, nullità della sentenza, vizi motivazionali e contestazioni di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- In presenza di definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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