Cassazione Civile, Ordinanza n. 04557/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui era stato ordinato al proprietario di consentire l'accesso alla sua proprietà per eseguire lavori di ripristino dei prospetti condominiali ai sensi dell'art. 843 c.c. Il proprietario sosteneva che l'urgenza fosse insussistente, che l'accesso fosse stato usato non solo come passaggio ma come vero e proprio cantiere, e che i lavori avessero riguardato anche parti dell'edificio raggiungibili da altri accessi. Chiedeva quindi la revoca del provvedimento cautelare, la restituzione delle somme pagate per le spese del giudizio cautelare e il risarcimento dei danni, che assumeva provati anche tramite testi e documenti. In appello censurava inoltre la mancata pronuncia sulla domanda restitutoria, il rigetto della domanda risarcitoria e la regolazione delle spese di lite. In Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 700 c.p.c. e 843 c.c., sostenendo che il rimedio cautelare generale non fosse esperibile e che, comunque, mancassero i presupposti dell'accesso e dell'urgenza, con conseguente diritto alla restituzione delle spese cautelari; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi, per il rigetto della domanda risarcitoria e la mancata valorizzazione delle prove testimoniali e documentali sulla diminuzione del canone locativo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese, che il ricorrente riteneva erronea perché il Tribunale avrebbe revocato l'ordinanza e riconosciuto il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che l'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem che giustifica il diritto di accesso del condominio; l'ordinanza cautelare del 13 luglio 2009 aveva natura anticipatoria e la successiva decisione di merito non la revocava né la confermava, ma si sostituiva integralmente ad essa. Poiché il giudice di merito aveva comunque ritenuto legittimamente consentito l'accesso, non sussisteva alcun diritto alla restituzione delle spese della fase cautelare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all'omesso esame di fatti decisivi per la preclusione derivante dal giudicato doppio conforme ex art. 348-ter c.p.c., ed è stato comunque ritenuto inammissibile anche quanto alle doglianze di violazione di legge, perché diretto in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e del merito, attività preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio della soccombenza reciproca, potendo compensare in tutto o in parte le spese nei limiti consentiti dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché il condominio intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rimedio cautelare è stato utilizzato per ottenere tutela urgente del diritto di accesso del condominio; la doglianza del ricorrente sulla sua esperibilità è stata respinta.
Prevede un'obbligazione propter rem a carico del proprietario che deve consentire l'accesso al fondo per l'esecuzione di opere; nel caso concreto ha giustificato la tutela cautelare dell'accesso.
Le misure cautelari anticipatorie sono rese stabili fino alla loro sostituzione da una sentenza; il successivo giudizio di merito non costituisce prosecuzione della fase cautelare e non revoca la misura.
La sua applicabilità è stata esclusa per le misure cautelari anticipatorie in base alla disciplina dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame sono state esaminate nei limiti del giudizio di legittimità e dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a valutare i mezzi di prova e i fatti contestati entro i confini della domanda.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove dedotte.
È richiamato per distinguere la valutazione delle prove, che resta rimessa al giudice di merito, dalla violazione dell'art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove.
Nel caso di doppia conforme, l'omesso esame di fatti decisivi è precluso in cassazione per le sentenze di appello confermative della decisione di primo grado.
La regola della soccombenza è il parametro per la liquidazione delle spese.
Il giudice può compensare in tutto o in parte le spese nei casi ammessi, anche in ipotesi di soccombenza reciproca.
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem che può essere fatta valere anche in via cautelare quando il proprietario rifiuti l'accesso necessario all'esecuzione di opere legittimamente dovute.
- Le misure cautelari anticipatorie conservano efficacia autonoma fino alla loro sostituzione con la sentenza di merito: il successivo giudizio non revoca né conferma il provvedimento cautelare, ma si sostituisce ad esso.
- La restituzione delle spese della fase cautelare non può essere chiesta solo perché il merito abbia adottato una disciplina diversa o abbia precisato ulteriormente la necessità dell'accesso; occorre che venga meno il fondamento della misura cautelare.
- Nel giudizio di cassazione le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo dissenso rispetto al peso probatorio attribuito dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è ravvisabile solo quando l'onere della prova venga erroneamente addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti dalla legge, in particolare in ipotesi di soccombenza reciproca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04505/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04506/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04507/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04508/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04510/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04511/2026 del 28/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →