Cassazione Civile, Ordinanza n. 27065/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una figlia del soggetto che aveva disposto di tutti i propri beni a favore delle nipoti, per ottenere l’accertamento della simulazione delle compravendite, sostenendo che in realtà gli atti dissimulassero donazioni e che ciò fosse funzionale all’esercizio dell’opposizione alla donazione ex art. 563 c.c. Nel corso del giudizio l’attrice produsse estratti conto della madre, da cui riteneva di desumere che il denaro usato per pagare i prezzi provenisse in realtà dal conto della venditrice. Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la nullità della donazione dissimulata per difetto di forma. La Corte d’appello confermò. In Cassazione la ricorrente dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1417 c.c., sostenendo che l’attrice non potesse essere considerata terzo e quindi non potesse provare la simulazione con presunzioni, perché la deroga alle limitazioni probatorie varrebbe solo se fosse proposta anche l’azione di riduzione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte ignorato alcuni versamenti precedenti ai rogiti e per aver ritenuto non provato il pagamento del prezzo; 3) violazione degli artt. 782 c.c. e 116 c.p.c., perché, dimostrato un pagamento del prezzo, si sarebbe dovuto qualificare l’operazione come donazione indiretta e non come donazione nulla per difetto di forma; 4) violazione degli artt. 183, comma 6, e 112 c.p.c., per aver fondato la decisione su documenti prodotti solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, oltre le preclusioni istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, dopo la modifica dell’art. 563 c.c., il futuro legittimario può proporre azione di simulazione, prima dell’apertura della successione, in vista della notificazione e trascrizione dell’opposizione alla donazione; in tale contesto il soggetto che agisce è terzo ai fini dell’art. 1417 c.c. e può quindi provare la simulazione con testimoni e presunzioni. Ha dichiarato inammissibile per la parte relativa all’art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque infondato il secondo e il terzo motivo, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, mentre il giudice di merito aveva correttamente valorizzato, in modo unitario, plurimi indizi convergenti sulla natura simulata delle vendite e sull’assenza di effettivo pagamento del prezzo. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che la documentazione bancaria era stata acquisita a seguito di una precedente richiesta istruttoria tempestiva e che l’utilizzo di quei documenti costituiva una revoca implicita del precedente diniego istruttorio, senza violazione delle preclusioni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma consente al coniuge e ai parenti in linea retta del donante di proporre opposizione alla donazione; la Corte collega a tale facoltà l’ammissibilità dell’azione di simulazione preordinata alla notifica e trascrizione dell’opposizione, anche prima dell’apertura della successione.
Le limitazioni probatorie previste per le parti non si applicano al futuro legittimario che agisca come terzo per far accertare la simulazione di atti di disposizione riconducibili a liberalità rilevanti ai fini dell’opposizione alla donazione.
È richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude sia la violazione invocata sul piano della qualificazione della posizione dell’attrice, sia quella dedotta per l’uso della documentazione bancaria.
La violazione si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando apprezzi il materiale probatorio e ritenga non dimostrato il pagamento del prezzo o la natura non simulata della vendita.
La censura è infondata se mira soltanto a contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove; la valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito.
Le presunzioni possono fondare il convincimento del giudice se l’inferenza dal fatto noto al fatto ignoto è logica e probabilistica, secondo regole di अनुभव e normalità.
La presunzione semplice richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi; il giudice deve prima valutarli singolarmente e poi complessivamente, secondo la convergenza del molteplice.
È richiamato per escludere che, in presenza di vendita simulata dissimulante una donazione non formalizzata con i requisiti richiesti, possa parlarsi di valida donazione indiretta idonea a sottrarsi al vizio formale.
La produzione documentale successiva non viola le preclusioni quando si inserisce nel seguito di una tempestiva richiesta istruttoria e di una successiva acquisizione consentita nel processo.
La Corte osserva che non era necessario ricorrere all’ordine di esibizione, poiché la parte era poi venuta in possesso della documentazione e l’aveva potuta produrre direttamente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato, inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Il futuro legittimario può agire in simulazione prima dell’apertura della successione quando l’azione sia strumentale alla notificazione e trascrizione dell’opposizione alla donazione ex art. 563 c.c.; in tale ambito, egli deve essere considerato terzo rispetto alle parti dell’atto simulato.
- Quando l’azione di simulazione è proposta dal futuro legittimario per la tutela anticipata della propria posizione successoria, non operano nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c. per le parti del negozio.
- La prova della simulazione può essere raggiunta mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati sia analiticamente sia nel loro complesso e siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente contestare isolatamente uno solo degli elementi indiziari.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice addossa l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando reputa non provato un fatto sulla base della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è configurabile se la censura mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; tale sindacato è riservato al giudice di merito.
- La produzione documentale tardiva non determina di per sé nullità o violazione delle preclusioni quando i documenti siano il seguito di una tempestiva istanza istruttoria e il giudice abbia revocato, anche implicitamente, il precedente diniego di acquisizione.
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