Cassazione Civile, Ordinanza n. 07349/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatari)
La controversia
Due aggiudicatari di un'unità immobiliare venduta in sede di asta fallimentare, indicata in catasto come locale commerciale, dopo l'aggiudicazione hanno accertato che il bene era privo di concessione edilizia, certificato di agibilità e accatastamento, ed aveva una diversa destinazione urbanistica. Essi avevano prima agito in via ordinaria contro il curatore per il risarcimento dei danni, ma il relativo giudizio si era concluso con una pronuncia ritenuta definitiva. Successivamente hanno proposto domanda ex art. 101 l.fall. per l'ammissione al passivo del fallimento del loro credito risarcitorio e per la compensazione con il credito del curatore per spese processuali. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, affermando che la precedente sentenza avesse formato giudicato sull'insussistenza della responsabilità del curatore. I ricorrenti hanno quindi dedotto, con i primi quattro motivi, la violazione delle norme sul procedimento fallimentare e sul giudicato, sostenendo che la precedente decisione avesse natura solo di rito e che, comunque, non fosse idonea a coprire l'ulteriore profilo di responsabilità del curatore per omessa informazione sulle irregolarità urbanistiche e amministrative dell'immobile; hanno inoltre censurato il richiamo al giudicato formatosi davanti a un giudice asseritamente funzionalmente incompetente e l'omesso esame del fatto storico relativo alla dichiarazione di inammissibilità nel precedente giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi: ha escluso che sulla responsabilità del curatore si fosse formato un giudicato, osservando che la precedente decisione definitiva riguardava soltanto l'inesistenza dell'obbligo del curatore di compiere attività di sanatoria, variazione catastale e rilascio dell'agibilità ex art. 46 d.P.R. 380/2001, ma non anche la distinta questione della responsabilità per omissione di informazioni sulle difformità del bene posto in vendita. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi, relativi all'art. 46 d.P.R. 380/2001, alla condanna per lite temeraria, al diniego di prova e alla violazione dei doveri di correttezza del curatore.
Norme richiamate
norma invocata per l'ammissione al passivo del credito dei ricorrenti.
artt. 23, 24, 52, 92, 101 l.fall.
richiamati dai ricorrenti per contestare il rigetto della domanda e la formazione del giudicato in ambito fallimentare.
richiamato per escludere l'esistenza del giudicato esterno sulla responsabilità del curatore.
invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia sulla diversa domanda di accertamento della responsabilità del curatore.
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle norme processuali a sostegno della critica alla motivazione della sentenza d'appello.
art. 25 Cost.
evocato in relazione alla censura sul giudice naturale e sulla pretesa incompetenza funzionale del giudice che aveva pronunciato la decisione definitiva precedente.
richiamati dai ricorrenti per contestare la competenza e gli effetti processuali della precedente pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 46 del d.P.R. n. 380/2001
la Corte precisa che la precedente decisione definitiva aveva escluso solo l'obbligo del curatore di porre in essere le attività di sanatoria, variazione catastale e rilascio dell'agibilità previste da tale norma.
richiamato nei motivi assorbiti, in relazione alla condanna per lite temeraria disposta nei gradi di merito.
richiamati nei motivi assorbiti in tema di prova e di preclusioni istruttorie.
richiamato nei motivi assorbiti per il riparto dell'onere della prova.
artt. 2 e 24 Cost.
richiamati nei motivi assorbiti a sostegno delle doglianze sulla tutela del diritto di difesa e sui doveri del curatore.
richiamato nei motivi assorbiti quale parametro dei doveri di correttezza nell'ambito della procedura.
Massime di principio
- Il giudicato copre soltanto il decisum effettivamente contenuto nella precedente sentenza definitiva; non può estendersi a profili di responsabilità distinti e non necessariamente implicati dalla statuizione passata in giudicato.
- Quando una precedente decisione abbia escluso soltanto un determinato obbligo di facere, resta aperta la verifica di una diversa responsabilità fondata su omissioni informative o su altri fatti storici autonomi.
- In sede di legittimità, la falsa applicazione del giudicato può essere censurata quando il giudice di merito attribuisca alla decisione precedente un contenuto più ampio di quello effettivo.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando l'errore del giudice di merito consiste nell'aver precluso l'esame del merito per un giudicato inesistente, lasciando ancora da accertare il fondamento della pretesa risarcitoria.
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