Sentenza n. 3335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02397/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva parzialmente accolto il ricorso contro la cartella di pagamento per prelievi latte, dichiarando prescritti gli interessi relativi all’annata 2002/2003 maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica della cartella
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola aveva impugnato una cartella di pagamento, e i relativi atti presupposti, per un importo complessivo di euro 1.375.055,55, relativo a prelievi supplementari sul latte per diverse campagne lattiere. Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso limitatamente agli interessi relativi alla campagna 2002/2003, ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione e considerando che, dopo la definizione del precedente giudizio sulla comunicazione dei quantitativi individuali di riferimento, non fossero stati notificati ulteriori atti interruttivi nel quinquennio anteriore alla cartella. AGEA ha appellato la sentenza deducendo, in primo luogo, che anche gli interessi dovessero essere soggetti al termine ordinario decennale, in quanto obbligazione accessoria rispetto al debito principale per prelievo supplementare. In secondo luogo, ha sostenuto che, anche ove fosse applicabile in astratto il termine quinquennale agli interessi, il precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato avrebbe trasformato il titolo della pretesa nella sentenza, rendendo applicabile il termine decennale dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.; ha inoltre dedotto la tempestività della cartella considerando il passaggio in giudicato della sentenza e i periodi di sospensione legislativa della prescrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo di appello: gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, in assenza di giudicato, sono soggetti al termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., applicabile a tutte le categorie di interessi senza distinzione quanto alla loro natura o fonte. Ha invece accolto il secondo motivo nella parte relativa all’effetto del giudicato. Quando la pretesa di riscossione trova fondamento in un atto impositivo o amministrativo la cui legittimità sia stata confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della pretesa è costituito dalla sentenza, non più dall’atto originario. Di conseguenza, opera il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, anche con riferimento agli interessi. Il precedente giudizio aveva inoltre prodotto l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione fino alla sentenza. L’appello è stato quindi accolto e la sentenza del TAR è stata parzialmente riformata, con integrale rigetto del ricorso di primo grado. Le spese del grado sono state compensate in ragione della relativa novità della questione.
Norme richiamate
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende
Gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma e sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione, quale norma speciale rispetto al termine applicabile alla sorte capitale; la regola vale per tutte le categorie di interessi.
i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni
Quando la riscossione è fondata su un rapporto definito da sentenza passata in giudicato, la sentenza diviene il titolo della pretesa e si applica il termine decennale dell’actio iudicati, anche agli interessi.
L’impugnazione giudiziale del titolo produce l’effetto interruttivo della prescrizione.
Gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione derivanti dal giudizio perdurano fino alla definizione del giudizio secondo le regole richiamate dal Collegio.
art. 8-quinquies, commi 10 e seguenti, d.l. n. 33/2009
La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione dei termini nel periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019.
La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione dei termini durante il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
La possibilità di chiedere nel giudizio di ottemperanza interessi maturati dopo il giudicato costituisce argomento sistematico coerente con la riconduzione della pretesa al titolo giudiziale.
si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine decennale dell’azione di ottemperanza è richiamato come conferma sistematica della rilevanza decennale del giudicato.
Massime di principio
- Gli interessi moratori costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto alla sorte capitale e, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura o dalla fonte dell’obbligazione principale.
- Quando la riscossione di un credito amministrativo o impositivo è fondata su un rapporto definito da sentenza passata in giudicato, il titolo della pretesa è costituito dalla sentenza che definisce il rapporto, con applicazione del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati.
- L’effetto del giudicato sulla prescrizione decennale riguarda anche gli interessi accessori al credito, qualora la pretesa complessiva di riscossione trovi titolo nella sentenza passata in giudicato.
- L’impugnazione giudiziale dell’atto posto a fondamento della pretesa produce l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione fino alla definizione del giudizio; dopo il giudicato, il termine applicabile alla riscossione è quello decennale proprio del titolo giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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