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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27894/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società di persone aveva agito contro la banca per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di propri debiti da conto corrente e la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca, oltre al risarcimento del danno. Nel corso del giudizio di primo grado la società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito dello scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Il socio superstite e unico successore aveva proseguito la lite. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che, per effetto della cancellazione, i crediti litigiosi non fossero più azionabili dal socio, perché la cancellazione avrebbe fatto presumere la rinuncia della società ai crediti non ancora certi e liquidi. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione degli artt. 110 c.p.c., 2272, 2312 e 2495 c.c., sostenendo che: la cancellazione della società non escludeva la successione del socio nei rapporti sostanziali e processuali; lo scioglimento per mancata pluralità dei soci non comportava automaticamente rinuncia ai crediti; il credito non era ancora definito al momento della cancellazione, ma ciò non bastava per presumere una volontà abdicativa; la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo non deponeva per una rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina il subentro del socio nei diritti di credito non liquidati, ma non consente di presumere automaticamente una rinuncia ai crediti litigiosi solo perché non ancora definiti o non iscritti nel bilancio finale. La rinuncia richiede invece indici univoci e comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto. Poiché la corte territoriale aveva fondato l'inammissibilità su una presunzione di rinuncia ricavata dalla sola mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la decisione è stata ritenuta contrastante con i principi già chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e va riesaminata in appello, anche per la regolazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per ricondurre l'estinzione della società e la successione del socio al fenomeno della successione nel processo da parte dei successori a titolo universale

  • art. 2272, n. 4), c.c.

    richiamato come causa di scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci

  • art. 2312 c.c.

    richiamato quale norma sulla cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, con efficacia dichiarativa dell'estinzione

  • art. 2324 c.c.

    richiamato in relazione alle società in accomandita semplice, quale disposizione integrativa del regime della cancellazione

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per il regime dell'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, valorizzato in chiave sistematica anche per le società di persone

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'evento interruttivo del processo quando l'estinzione della parte intervenga in pendenza di giudizio

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in tema di dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore

  • art. 2191 c.c.

    richiamato in relazione alla cancellazione della pregressa cancellazione dal registro delle imprese

  • art. 1236 c.c.

    richiamato per qualificare la rinuncia al credito come atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita ma univoca

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il trasferimento ai soci dei diritti non liquidati, secondo un fenomeno successorio che consente l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. ai giudizi pendenti o alle impugnazioni.
  • I crediti ancora litigiosi o non definiti nell'an e nel quantum non si intendono automaticamente rinunciati per il solo fatto che non risultino dal bilancio finale di liquidazione o che la cancellazione sia intervenuta prima della loro esatta quantificazione.
  • La rinuncia al credito richiede un comportamento concludente, univoco e incompatibile con la volontà di far valere il diritto; la volontà abdicativa non può essere presumibile in modo automatico dalla cancellazione della società.
  • La mancata dichiarazione dell'evento interruttivo del processo e la prosecuzione del giudizio dopo la cancellazione non costituiscono, di per sé, prova di rinuncia al credito, potendo invece essere coerenti con la prosecuzione della lite nell'interesse dei soci successori.
  • Quando la parte estinta è una società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci è solo fatto rilevante ai fini dello scioglimento, non indice sufficiente di rinuncia ai crediti oggetto di controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriInadempimento
RamiProcesso civileSocietarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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