Cassazione Penale, Ordinanza n. 36653/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il Tribunale lo aveva condannato a otto mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa, dopo aver concesso le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, e applicato la riduzione per il rito. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 2025, aveva confermato la decisione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’equità della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i giudici di merito avevano determinato la pena base e quella complessiva applicando correttamente i criteri dell’art. 133 c.p., con motivazione priva di aporie logiche sulle ragioni della recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando che avesse proposto il ricorso senza colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
La disposizione identifica il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato; la sentenza non esamina ulteriormente i presupposti della fattispecie.
la Corte di merito, come già il giudice di primo grado, ha determinato la pena, sia con riguardo alla pena base che alla pena complessiva facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
La determinazione della pena base e di quella complessiva deve seguire i criteri di commisurazione previsti dall’art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte ha giudicato corretta la loro applicazione e adeguata la motivazione.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La censura relativa all’equità della pena non è fondata quando i giudici di merito hanno applicato i criteri di commisurazione dell’art. 133 c.p. e hanno esposto, con motivazione non illogica, le ragioni della pena base e di quella complessiva.
- La motivazione sulla recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche è adeguata quando dà conto delle ragioni della valutazione compiuta e non presenta aporie logiche.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile; alla declaratoria seguono le spese processuali e, quando non risulta l’assenza di colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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