Cassazione Civile, Sentenza n. 11796/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto, operato dal Tribunale di Ravenna e confermato dalla Corte d'appello di Bologna, della sua domanda di assegni per il nucleo familiare per familiari residenti in Senegal. Il rigetto era fondato sull'assenza, nell'atto introduttivo e nel materiale acquisito, di allegazioni e prove circa il requisito reddituale del nucleo familiare (requisito ritenuto costitutivo del diritto). In Cassazione il ricorrente deduceva: (i) errata interpretazione dell'art. 2 legge n.153/1988 e della direttiva 2003/109/CE (sostenendo che il requisito reddituale servirebbe solo alla quantificazione e non alla struttura del diritto e che non poteva essere richiesto un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare); (ii) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e sugli strumenti istruttori (artt. 115, 421 c.p.c.) per non aver disposto il deposito della documentazione reddituale richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assegno per il nucleo familiare (art. 2 d.l. n.69/1988 conv. L.153/1988) presuppone la prova sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale del nucleo familiare (la somma dei redditi da lavoro dipendente/pensione deve essere almeno il 70% del reddito complessivo). Tali requisiti sono elementi costitutivi del diritto e gravano sull'istante. Nel caso concreto è emerso un assoluto difetto di allegazione e mancanza di piste probatorie significative già dal primo grado; la Corte d'appello ha correttamente escluso che il ricorrente avesse prodotto i documenti (modeli CUD/730 ecc.) e ha correttamente ritenuto che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in appello richieda l'esistenza di piste probatorie emergenti dagli atti di primo grado. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stata ritenuta non decisiva e infondata alla luce del difetto d'allegazione. Condanna alle spese di cassazione a carico del ricorrente e liquidazione degli onorari; rilevato inoltre l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 153/1988 (d.l. n.69/1988 conv. L.153/1988)
L'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale del nucleo familiare (elemento costitutivo del diritto); la mancata prova del requisito reddituale preclude l'accesso alla prestazione.
art. 12 preleggi
Richiamata nel motivo ma non utilizzata per sovvertire la valutazione della Corte: la questione rilevante è il difetto di allegazione e prova, non l'interpretazione formale dell'art.12.
Direttiva 2003/109/CE e sentenza CGUE 25.11.2020 causa C‑303/19 (INPS vs V.R.)
La Corte ha ritenuto che la direttiva e la giurisprudenza comunitaria non impediscano di richiedere agli stranieri il medesimo onere probatorio richiesto ai cittadini italiani; non sussiste discriminazione nel richiedere la prova del requisito reddituale e la domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia non era decisiva nel caso per il difetto fattuale di allegazione.
Confermata la regola secondo cui l'onere della prova degli elementi costitutivi della pretesa spetta al soggetto che afferma il fatto (qui il richiedente gli ANF), pertanto tocca al ricorrente provare il requisito reddituale.
artt. 115 e 421 cod. proc. civ.
Il potere istruttorio del giudice e la possibilità di ammettere documenti in appello non sono illimitati: l'ammissione di documenti nuovi o l'uso dei poteri officiosi presuppongono che dalla documentazione di primo grado emergano piste probatorie significative; in assenza di tali piste, il rifiuto di integrazione probatoria è legittimo.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamata dal ricorrente in memoria ma la dichiarazione non era sottoscritta e l'autocertificazione era finalizzata solo all'esenzione dal contributo unificato; dunque non valida ai fini probatori.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'assegno per il nucleo familiare richiede la prova sia dell'attività lavorativa sia del requisito reddituale del nucleo familiare: entrambi sono elementi costitutivi del diritto e devono essere allegati e dimostrati dal richiedente.
- L'onere della prova grava sul ricorrente (art. 2697 c.c.); la mancata produzione di documenti essenziali nell'atto introduttivo può determinare il rigetto della domanda anche se tali documenti vengono richiesti in sede successiva.
- La presentazione di nuovi documenti in appello non è vietata, ma l'ammissione dipende dall'esistenza di piste probatorie significative emergenti dagli atti di primo grado; il potere istruttorio d'ufficio (art. 421 c.p.c.) non sopperisce all'assoluta mancanza di allegazioni.
- Il fatto di essere titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo CE non esonera dall'obbligo di soddisfare gli stessi oneri probatori richiesti ai cittadini nazionali; il principio di parità di trattamento non comporta un alleggerimento dell'onere probatorio.
- Non è opportuno chiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia se la controversia può essere decisa in via principale per difetto di allegazione o di prova: la questione comunitaria va sollevata quando sia decisiva per la soluzione della causa.
- Prassi consigliata: allegare sin dall'atto introduttivo tutta la documentazione reddituale e familiare rilevante (modelli 730/CUD, buste paga, certificati di stato di famiglia, eventuali traduzioni/legalizzazioni) per evitare preclusioni probatorie.
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