Cassazione Civile, Sentenza n. 11914/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per familiari residenti in Senegal; il Tribunale di Ravenna e la Corte d'appello di Bologna hanno rigettato per mancanza di allegazioni e prova del requisito reddituale del nucleo familiare (elemento ritenuto costitutivo del diritto). In cassazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 2 legge 153/1988 e normativa UE (direttiva 2003/109/CE e giurisprudenza CGUE C-303/19), sostenendo che il requisito reddituale non sarebbe elemento costitutivo del diritto e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata: il problema era l'assoluta carenza di allegazioni e di prove sul requisito reddituale, accertata già in primo grado e confermata in appello. La Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui l'erogazione dell'ANF presuppone la prova da parte dell'interessato dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e del requisito reddituale (regola del 70% riferita al comma 10 dell'art. 2). Ha escluso la necessità di sollevare questione pregiudiziale alla CGUE in quanto il quesito proposto non è decisivo per la soluzione della controversia. Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 153/1988 (d.l. 69/1988 conv. con legge 153/1988)
comma 10 (regola del 70% del reddito da lavoro rispetto al reddito complessivo del nucleo)
La Corte interpreta l'art. 2 come presupponente la doppia condizione che il richiedente provi l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e il requisito reddituale del nucleo; la prova grava sull'interessato e il requisito reddituale è elemento costitutivo del diritto all'ANF.
art. 12 preleggi
Citato dal ricorrente in relazione alla corretta applicazione delle norme, ma la Corte ha ritenuto che la questione sia risolvibile con l'interpretazione nazionale consolidata e con l'accertamento istruttorio dei fatti.
Direttiva 2003/109/CE
art. 11 par. 1 lett. d) e par. 4 e considerando 13 (richiamati nel ricorso)
La Corte ritiene che gli oneri probatori previsti dalla normativa nazionale non costituiscano di per sé discriminazione nei confronti dei titolari di soggiorno di lunga durata CE, essendo richiesti analogamente ai cittadini italiani; pertanto la direttiva non autorizza un trattamento di favore agli stranieri in ordine alla prova dei requisiti.
Sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/19 (INPS c. V.R.)
Il ricorrente invoca la pronuncia della CGUE; la Corte di Cassazione ritiene però che la questione pregiudiziale proposta non sia decisiva poiché la controversia è risolta in base alla mancanza di allegazioni e prove; la Corte non desume dalla citata sentenza un obbligo di allegazione attenuata per il richiedente straniero.
art. 437 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui il deposito di documenti in appello non è precluso, ma richiede che i fatti siano stati allegati nell'atto introduttivo e che emergano piste probatorie significative dai materiali acquisiti in primo grado; non era il caso presente, dato il totale difetto di allegazione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere gli assegni al nucleo familiare il richiedente deve allegare e provare sia l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sia il requisito reddituale del nucleo familiare; la prova grava sul richiedente e può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, ivi compresa autocertificazione.
- L'onere probatorio richiesto per l'accesso agli ANF si applica parimenti a cittadini italiani e a titolari di permesso di soggiorno di lunga durata CE; la direttiva UE non impone un trattamento probatorio più favorevole per i cittadini stranieri.
- Documenti depositati soltanto in sede d'appello sono ammissibili solo se i fatti erano allegati nell'atto introduttivo e sussistono piste probatorie significative emerse dal materiale acquisito in primo grado; non è sufficiente la mera produzione tardiva senza precedenti allegazioni.
- La mancata allegazione di elementi essenziali (qui: redditi del nucleo) può condurre al rigetto della domanda senza necessità di approfondire questioni interpretative sovranazionali; pertanto, prima di sollevare questioni pregiudiziali, va valutato se la controversia dipende da carenze istruttorie nazionali.
- In fase istruttoria è consigliabile produrre fin dall'atto introduttivo tutte le prove disponibili sul reddito del nucleo (documenti ufficiali o autocertificazioni) e indicare piste probatorie che il giudice possa seguire, specialmente quando i familiari risiedono all'estero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 5 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11796/2025 del 05/05/2025
- Sentenza lavoro · 5 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11797/2025 del 05/05/2025
- Sentenza lavoro · 5 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11798/2025 del 05/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12100/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12045/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11989/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →