Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11989/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

DO CO Italy ha chiesto il risarcimento di oltre euro 300.000 per l'inadempimento della clausola sociale (art. C61 CCNL) contestando che Dnata, subentrata nell'appalto affidato da Oman AIR, non abbia rispettato l'obbligo di assunzione (circa 17,10 unità) in occasione del cambio di commessa. La ricorrente sosteneva che la clausola si attiva con il cambio di commessa/aggiudicazione e non richiede l'effettiva esecuzione dell'appalto; il subentro era fissato per il 8.4.2020, ma l'esecuzione è stata impedita dalla pandemia (divieto voli dal 9.3.2020).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola sociale opera solo quando il subentrante è posto nelle condizioni di eseguire effettivamente il servizio: la data contrattualmente fissata per il subentro (8.4.2020) cadeva dopo l'interruzione dei voli per COVID-19 e quindi vi fu un'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'appalto. In tale situazione la clausola sociale non può trovare applicazione perché viene meno il presupposto fattuale del concreto affidamento del servizio e la ragione economico-giuridica dell'acquisizione del personale. Le spese di lite sono compensate e viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - clausole C61, C62, C63

    La clausola sociale (C61) è stata interpretata come applicabile soltanto se al cambio di commessa si accompagna l'effettivo inizio della prestazione da parte del gestore subentrante; non si attiva per un mero potenziale o per una aggiudicazione priva di esecuzione effettiva

  • Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369

    Richiamati in tema di interpretazione contrattuale e di vizi di motivazione: la Corte ha applicato i criteri di interpretazione del contratto per ritenere che la volontà delle parti e il presupposto fattuale (esecuzione effettiva) determinano l'operatività della clausola sociale; inoltre sono stati richiamati profili di motivazione della decisione

  • Decreto-Legge 18/2020, art. 46

    Richiamato dalla ricorrente come prova di intenti legislativi di tutela dell'occupazione durante la pandemia; la Corte ha però ritenuto che la norma non estende l'operatività della clausola sociale quando sussiste un'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'appalto

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 n. 5

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione del giudice di merito

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 132 comma 2 n. 4

    Richiamati in relazione ai motivi di impugnazione e alla correttezza del giudizio di adesione della corte territoriale alle valutazioni di merito

  • DPR n.115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Applicato per dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte del ricorrente (raddoppio), se dovuto

Massime di principio

  • La clausola sociale in tema di cambio appalto si attiva solo quando il subentrante è effettivamente in grado di esercitare il servizio; la sola aggiudicazione o il trasferimento di qualche dotazione non sono sufficienti
  • L'impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell'appalto (factum principis, pandemia, divieti di volo) esclude l'operatività della clausola sociale perché viene meno il presupposto fattuale del requisito della concretezza dell'affidamento
  • In controversie di questo tipo è decisiva la data contrattualmente fissata per il subentro e la prova che alla stessa data esistessero le condizioni materiali per l'esecuzione
  • La tutela legislativa dell'occupazione durante situazioni emergenziali non obbliga automaticamente l'applicazione della clausola sociale se sussiste un'obiettiva impossibilità di svolgere il servizio
  • In caso di rischi collegati a pandemia o altre cause di forza maggiore, le parti dovrebbero documentare chiaramente comunicazioni, e-mail, e ogni elemento probatorio sulla effettiva esecutività del subentro per sostenere l'attivazione della clausola sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.