Cassazione Civile, Sentenza n. 11797/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per familiari residenti in Senegal. Tribunale e Corte d'appello hanno respinto il ricorso per mancanza, nell'atto introduttivo, di allegazioni e prove relative al requisito reddituale del nucleo familiare, ritenuto elemento costitutivo del diritto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2 legge n.153/1988 e della Direttiva 2003/109/CE (rilevando anche la sentenza CJEU INPS c. V.R. C-303/19), sostenendo che il requisito reddituale servirebbe solo per la quantificazione dell'assegno e non costituirebbe elemento costitutivo del diritto, e ha denunciato errori nella valutazione probatoria e nella mancata acquisizione di documenti reddituali richiesti (art. 2697 c.c., artt. 115 e 421 c.p.c.). Ha inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, sottolineando che l'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale (soglia prevista dall'art.2), onere che incombe sull'interessato. La Corte ha osservato che il difetto di allegazione è stato già accertato in primo grado e confermato in appello: il ricorrente non ha indicato né il proprio reddito né quello dei componenti del nucleo e non ha prodotto documentazione significativa (es. modello 730/CUD). Il deposito di documenti in appello è possibile ma richiede che i fatti siano stati allegati in primo grado e che emergano piste probatorie; nel caso non vi erano tali piste. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata considerata non decisiva. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e liquidazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 153/1988 (d.l. 69/1988 conv. legge 153/1988)
L'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale del nucleo; il requisito reddituale è elemento costitutivo del diritto e deve essere provato dall'interessato
art. 12 preleggi
Richiamato in rapporto alla corretta interpretazione della normativa nazionale in tema di ANF
Direttiva 2003/109/CE (richiamati art. 11, par. 1 e 4, e considerando 13)
La Corte ha ritenuto che la direttiva non impedisca che vengano richiesti agli stranieri, al pari dei cittadini italiani, gli oneri probatori previsti dalla normativa nazionale per l'accesso agli ANF; non sussiste discriminazione nel richiedere la prova del requisito reddituale
Causa C-303/19 (Corte di Giustizia - INPS v. V.R.)
La pronuncia è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche alla luce di tale giurisprudenza, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova in primo grado renda inutile un rinvio pregiudiziale e non autorizzi un trattamento di favore agli stranieri
art. 2697 cod. civ.
Rilevata come norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte conferma che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto (redditi e attività lavorativa) grava sull'attore
artt. 115 e 421 cod. proc. civ.
Art. 421 (poteri istruttori officiosi): possono essere esercitati dal giudice solo se sussistono piste probatorie emergenti dagli atti; il richiamo del ricorrente ai poteri istruttori è infondato per mancanza di tali piste
art. 152 disposizioni attuative c.p.c.
Richiamata in relazione alla produzione di documenti e alle dichiarazioni in ordine all'esenzione dal contributo unificato; la Corte osserva che la dichiarazione invocata non era sottoscritta e l'autocertificazione prodotta era finalizzata all'esenzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per constatare l'obbligo del versamento di eventuale importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per ottenere ANF è necessario allegare e provare non solo l'attività lavorativa ma anche il requisito reddituale del nucleo familiare: l'onere della prova grava sul richiedente
- La mancata indicazione dei redditi nell'atto introduttivo costituisce vizio formale sostanziale che può portare al rigetto della domanda; la produzione di documenti solo in appello è possibile ma richiede che i fatti siano stati allegati in primo grado e che emergano piste probatorie
- Richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sono inammissibili quando la questione comunitaria non sia decisiva o quando la controversia possa essere decisa sulla base del chiaro difetto di allegazione probatoria
- La normativa nazionale che impone requisiti di prova neutrali non costituisce, di per sé, discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari; gli oneri probatori possono essere assolti con qualsiasi mezzo idoneo
- In sede di impugnazione, cura nella predisposizione dell'atto introduttivo (indicazione dettagliata dei redditi e produzione documentale) è fondamentale per evitare la rigetto per carenza di allegazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 5 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11796/2025 del 05/05/2025
- Sentenza lavoro · 5 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11798/2025 del 05/05/2025
- Sentenza lavoro · 6 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11914/2025 del 06/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12100/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 12045/2025 del 07/05/2025
- Sentenza lavoro · 7 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 11989/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →