Cassazione Civile, Sentenza n. 11798/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza n. 16878/2024 della Corte di Cassazione, dedotto in ragione dell'omessa considerazione, da parte della Corte, di una seconda memoria difensiva depositata prima dell'udienza pubblica del 14/02/2024, nella quale si eccepiva l'esistenza di un giudicato esterno (sentenza del Tribunale di Catania n. 3678/2021 passata in giudicato) che, a parere dei ricorrenti, avrebbe reso inammissibile il ricorso di cassazione proposto dall'INPS avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 27/2016. I ricorrenti sostenevano che il giudicato del Tribunale di Catania aveva già accertato la legittimazione passiva dell'INPS in ordine alla cosiddetta "clausola oro" e il quantum dovuto, precludendo così l'esame della questione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che: 1) alcuni ricorrenti non erano parti del giudizio definito con la sentenza impugnata o non avevano dimostrato la qualità di eredi, con conseguente carenza di legittimazione; 2) il profilo dedotto come errore revocatorio (omesso esame della memoria contenente l'eccezione di giudicato esterno) non rientra nei casi previsti per la revocazione perché si tratta, in sostanza, di una diversa valutazione giuridica e non di un errore di fatto immediatamente evidente e decisivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; 3) comunque l'eccezione di giudicato esterno è manifestamente infondata: ove coesistano giudizi separati su "an debeatur" e "quantum debeatur", il giudicato formato sul quantum è condizionato alla soluzione dell'an e la riforma o la cassazione della sentenza sull'an determina la caducazione della sentenza sul quantum (art. 336, comma 2 c.p.c. e giurisprudenza consolidata). Di conseguenza la pretesa rilevanza del giudicato del Tribunale di Catania non avrebbe impedito alla Corte di Cassazione di decidere il ricorso. Per tutte queste ragioni la revocazione è stata dichiarata inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (compensi €10.000,00, esborsi €200,00, oltre 15% per oneri di legge) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c. (codice di procedura civile)
La Corte ricorda il novero ristretto degli errori di fatto che legittimano la revocazione: deve trattarsi di una errata percezione dei fatti di causa, immediatamente evidente dagli atti, essenziale e decisiva e limitata agli atti interni al giudizio di cassazione; non rientrano gli errori di valutazione o di interpretazione giuridica.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum debeatur; ne consegue che un giudicato apparente sul quantum non ostacola la riforma dell'an.
d.lgs. n. 357/1990, art. 3 comma 3
comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 357/1990
Il precedente arresto della Corte aveva interpretato che l'INPS è responsabile della perequazione solo nella misura della propria quota relativa al trattamento pensionistico obbligatorio (non rispetto alle pretese connesse al trattamento pensionistico complementare di competenza del Fondo).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso per revocazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti citati)
La sentenza richiama numerosi precedenti (Cass. SU n.20013/2024, SU n.3312/2024, SU n.7170/2024, Cass. n.4442/2017, SS.UU. n.14060/2004, Cass. n.34896/2024, ecc.) per precisare i requisiti dell'errore revocatorio e per affermare il principio della caducazione del giudicato sul quantum in caso di riforma sull'an; tali precedenti confermano la stringente interpretazione dei presupposti di revocazione e l'impossibilità di usare la revocazione per criticare la valutazione giuridica della Corte.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione contro una sentenza della Corte di Cassazione è eccezionale e strettamente limitato: è ammesso solo per un errore di fatto immediatamente evidente dagli atti, essenziale e decisivo e che riguardi atti interni al giudizio di legittimità; non può essere utilizzato per impugnare valutazioni o interpretazioni giuridiche.
- La dedotta esistenza di un "giudicato esterno" deve essere provata in modo chiaro e deve mostrare che il precedente giudicato ha deciso identicamente la questione di diritto e fatto in modo autonomo; se il giudicato sul quantum è condizionato a questioni ancor più rilevanti sull'an debeatur, quest'ultimo prevale e rende il giudicato sul quantum inefficace in caso di riforma.
- Prima di proporre revocazione, occorre verificare la propria effettiva qualità di parte nel giudizio che si vuole far valere come fonte del giudicato e dimostrare la titolarità (es. qualità di erede); la mancanza di legittimazione o la carenza di prova della qualità di parte comporta l'inammissibilità.
- L'omessa o mancata considerazione di memorie difensive in Cassazione, se riguarda argomentazioni di merito o valutazioni giuridiche, difficilmente costituisce motivo revocatorio: può al più essere dedotta come errore di giudizio, non come errore di fatto suscettibile di revocazione.
- In procedimenti pluridecennali o complessi, la Corte può dichiarare superfluo l'esame di questioni procedurali (per es. integrità del contraddittorio) se ritiene il ricorso principale manifestamente inammissibile, per esigenze di sollecita definizione del giudizio.
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