Cassazione Civile, Sentenza n. 12045/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto ad essere assunta a tempo indeterminato, prioritariamente dal Comune di Reggio Calabria o, in subordine, dalla s.r.l. Castore, a seguito di precedente utilizzazione come lavoratrice socialmente utile e successiva assunzione nella s.r.l. Multiservizi; la domanda si fondava sulla presunta continuità di rapporto o sul diritto di reintegro a seguito di esternalizzazione/reinternalizzazione dei servizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza della Corte d'Appello. È stato ritenuto che: l'utilizzazione come lavoratrice socialmente utile non costituisce di per sé rapporto di lavoro subordinato e non può essere convertita in rapporto pubblico stabile, anche quando le prestazioni siano rese in modo continuativo; l'art. 36 d.lgs. 165/2001 impedisce la stabilizzazione automatica senza procedure selettive e rispetto di pianta organica e fabbisogno; la reinternalizzazione dei servizi non determina il passaggio automatico del personale dalle società partecipate all'ente pubblico (salvo condizioni tassative previste da d.lgs. 175/2016) e non opera l'automatismo di cui all'art. 2112 c.c. in assenza di trasferimento di azienda o ramo d'azienda comprovato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Introduzione del divieto generale di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in assenza delle procedure e limiti previsti (concorso, rispetto pianta organica e fabbisogno); impedisce la conversione automatica di rapporti flessibili in rapporti stabili
art. 35 d.lgs. n. 165/2001 (lett. b)
Disciplina delle forme di reclutamento per lavoratori socialmente utili/forme flessibili: anche se prevista selezione, l'assunzione stabile richiede il rispetto delle condizioni previste dall'art. 36 e dalla programmazione del personale
art. 8 d.lgs. n. 468/1997 (richiamato) e art. 4 d.lgs. n. 81/2000
I lavori socialmente utili sono qualificati come rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa, non automaticamente riconducibile a rapporto di lavoro subordinato pubblico
art. 2126 cod. civ.
Tutela limitata al periodo di effettive prestazioni svolte per i rapporti atipici; disciplina risarcitoria/indennitaria per il periodo di fatto
art. 2112 cod. civ.
Principio applicabile solo in presenza di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda; non rilevante se manca prova del trasferimento organizzativo ed economico
d.lgs. n. 175/2016 (art. 19 e art. 24 comma 9)
Regole sulla revisione delle partecipazioni e reinternalizzazione: prevede limiti e condizioni per il riassorbimento del personale dalle società controllate; non determina passaggio automatico del personale e richiede specifiche condizioni (posti vacanti, limiti di dotazione organica, certificazioni e adempimenti)
art. 92 cod. proc. civ.
La compensazione delle spese di lite resta rimessa al giudice con potere discrezionale; le condizioni di "gravi ed eccezionali ragioni" devono essere motivate e non coincidono automaticamente con la situazione di disoccupazione o debolezza economica del lavoratore
art. 31 d.lgs. n. 165/2001 (richiamato)
Richiamato in relazione a possibili trasferimenti di competenze: nel caso di società in house la mera affidamento dei servizi non costituisce automaticamente trasferimento di azienda ai fini dell'art. 2112
Massime di principio
- La prestazione come lavoratore socialmente utile è qualificata come rapporto speciale assistenziale/formativo e non genera automaticamente un rapporto di lavoro subordinato stabile con l'ente utilizzatore.
- Per ottenere un'assunzione stabile nella pubblica amministrazione è necessario rispettare le regole dell'art. 36 d.lgs. 165/2001: selezione pubblica (concorso/forme selettive ammessa dalla legge), rispetto della pianta organica e del fabbisogno di personale.
- La reinternalizzazione di servizi non determina il riassorbimento automatico del personale impiegato dalla società partecipata: il riassorbimento è consentito solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla normativa (d.lgs. 175/2016) e subordinato a condizioni specifiche.
- L'art. 2112 c.c. tutela solo i casi di trasferimento di azienda o ramo d'azienda; occorre provare continuità organizzativa, economica e gestionale per invocarne effetti.
- La conversione di rapporti atipici o di fatto in rapporti pubblici stabili è impedita dall'ordinamento quando contrasti con le norme imperative sull'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
- Il potere del giudice di compensare le spese processuali rimane discrezionale; la condizione di 'parte debole' non giustifica automaticamente la compensazione senza adeguata motivazione che evidenzi ragioni gravi ed eccezionali.
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