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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11602/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte del Questore, del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto da un cittadino albanese ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998. Il diniego era stato confermato in primo e secondo grado sulla base di plurimi precedenti penali definitivi del richiedente, relativi a episodi di cessione di stupefacenti, ritenuti indice di stabile inserimento nel circuito criminale e idonei a far prevalere le esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato rispetto all'interesse familiare. Nel ricorso per cassazione il richiedente deduceva, con un unico motivo articolato in più censure, violazione e falsa applicazione di legge per mancata applicazione dell'art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione e dell'art. 7 l. n. 241/1990; sosteneva inoltre che la sentenza impugnata avesse omesso di valutare l'attualità della pericolosità sociale, non avesse correttamente bilanciato sicurezza dello Stato, lavoro e unità familiare, e avesse valorizzato in modo non giustificato altri elementi fattuali, come l'episodio del fermo di un terzo sulla sua autovettura e l'asserita disponibilità di proventi illeciti nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, ritenendo il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. L'esposizione sommaria dei fatti di causa è stata giudicata del tutto carente, perché non consentiva alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. La Corte ha richiamato la funzione del requisito di autosufficienza dell'esposizione dei fatti e ha ribadito che i motivi non possono supplire alla mancanza di una ricostruzione adeguata del processo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di legittimità; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte ai sensi dell'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    È la base normativa del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente; la sua applicazione richiede il bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente come parametro valutativo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare nella valutazione della richiesta di soggiorno.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente quale norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancanza di una esposizione sommaria adeguata dei fatti di causa determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011

    È richiamato per affermare che il procedimento è esente da tasse o imposte e che, quindi, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte una immediata e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale, senza dover rinviare ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
  • La mancanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure di merito.
  • Nei giudizi relativi al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari l'amministrazione e il giudice di merito devono procedere a un bilanciamento tra tutela dell'unità familiare e esigenze di ordine pubblico e sicurezza; tuttavia, nel caso deciso, la Corte di cassazione non ha valutato tale bilanciamento per il difetto di autosufficienza del ricorso.
  • I motivi di ricorso non possono sostituire la necessaria esposizione dei fatti di causa, perché la funzione del motivo è difensiva e non ricostruttiva del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamigliaImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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